La Cassazione, con l’Ordinanza n. 23939/2025, ha chiarito cosa succede se l’Agenzia delle Entrate notifica un accertamento a una società che in realtà non esiste più perché è stata cancellata dal Registro delle imprese.
👉 Il principio stabilito è questo:
Se l’avviso alla società è nullo perché notificato dopo la sua estinzione, anche gli atti notificati ai soci (per trasparenza fiscale, art. 5 TUIR) devono considerarsi nulli.
Fanno eccezione solo i casi in cui ci siano vizi autonomi sugli atti ai soci (es. errori di notifica, decadenza, ecc.).
Il caso concreto
- L’Agenzia aveva notificato accertamenti a una Sas e ai suoi soci.
- La società però era già cancellata quando ricevette l’avviso.
- In primo grado: annullato l’accertamento alla società, ma confermati quelli ai soci.
- La CTR (secondo grado) confermava.
- In Cassazione la situazione si ribalta: se cade l’accertamento alla società, cadono anche quelli ai soci.
Perché?
I soci non subentrano nei rapporti giuridici della società cancellata: ricevono solo l’imputazione di reddito “per trasparenza”.
Ma se l’accertamento originario è nullo, non può sopravvivere l’imposizione ai soci.
Un dettaglio importante
La Cassazione precisa anche che la norma introdotta dal D.Lgs. 175/2014 (che fa valere l’estinzione delle società solo dopo 5 anni dalla cancellazione) non si applica retroattivamente. Quindi, se la cancellazione è avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come in questo caso, la società è da considerarsi estinta subito.
Conclusione
La decisione rafforza l’orientamento garantista:
📌 un atto nullo alla società non può essere “salvato” scaricando le imposte sui soci.
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📌 Malara & Associati – Fiscalità, Consulenza, Strategia





