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Bonus Donne 2026: dal 11 giugno aperte le domande per l’esonero contributivo

Dal 11 giugno 2026 è possibile presentare la domanda per il Bonus Donne 2026, l’incentivo che riconosce ai datori di lavoro privati l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio n. 1970 dell’11 giugno 2026.


In cosa consiste il beneficio

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), con un limite massimo mensile che varia in base al profilo della lavoratrice e alla sede di lavoro:

  • € 650 mensili per le assunzioni ordinarie rientranti nell’agevolazione (€ 20,96 al giorno in caso di riproporzionamento)
  • € 800 mensili per le assunzioni nelle sedi o unità produttive ubicate nella ZES unica — Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria (€ 25,80 al giorno)

Nei contratti a tempo parziale i massimali vanno proporzionalmente ridotti.


Chi sono le lavoratrici agevolabili

Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. Molto svantaggiate — prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
  2. Molto svantaggiate — prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a categorie vulnerabili specifiche (lettere b-g del Reg. UE 651/2014)
  3. Svantaggiate — prive di impiego da almeno 6 mesi oppure appartenenti alle categorie protette di cui alle lettere a-g del Reg. UE 651/2014

Rientrano nell’agevolazione anche le donne che, alla data dell’assunzione, erano già occupate a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che aveva beneficiato solo parzialmente dell’esonero.


Durata dell’esonero

  • 24 mesi dalla data di assunzione per le donne molto svantaggiate (categorie 1 e 2)
  • 12 mesi per le donne svantaggiate (categoria 3)

Quali rapporti di lavoro sono ammessi

Sono incentivabili:

  • Le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale
  • I contratti in somministrazione a tempo indeterminato (anche se la somministrazione è resa verso l’utilizzatore a tempo determinato)
  • I rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro

Sono invece esclusi il lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Non sono incentivabili nemmeno le assunzioni a tempo determinato.


Un requisito importante per il datore di lavoro

L’esonero spetta solo ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.


Come presentare la domanda

La domanda va presentata online accedendo al sito www.inps.it con identità digitale (SPID livello 2, CIE livello 3 o CNS), nella sezione:

Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026

Una volta autorizzati, il beneficio si fruisce attraverso il flusso Uniemens a partire dalla competenza di luglio 2026, utilizzando i codici causale ED26 o EDZS a seconda della tipologia di esonero.


Attenzione alla cumulabilità

Il Bonus Donne 2026 non è cumulabile con altri incentivi. Se il datore di lavoro sta già beneficiando di un’altra agevolazione incompatibile, dovrà restituire quanto già fruito tramite flussi regolarizzativi, senza applicazione di sanzioni civili.


Stai valutando un’assunzione che potrebbe rientrare nel Bonus Donne 2026? Lo studio Malara e Associati è a tua disposizione per verificare i requisiti e supportarti in tutte le fasi della pratica.

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