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Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle

Entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonchè quelli notificati entro il 31 marzo 2023 ( accertamenti con adesione relative a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio: acquiscenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio. 90% per I ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi; 115% se lAgenzia è soccombente nellultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera i mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.

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