3705 le novita in materia di definizione ravvedimento adesione conciliazione e regolarizzazione

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successive, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applilcazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.

RINUNCIA AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE IN CASSAZIONE

Le liti pendenti innanzi alle Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alle definizioni di cui ai commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il benenficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successive venti giorni.

REGOLARIZZARE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DA ISTITUTI DEFLATIVI

Oppurtinità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiscienza, reclamo/mediazione, nonchè delle somme, anche rateli, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un Massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successive alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui ( imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione delle sanzioni ordinarie sull’imposta ancora dovuta.

Torna in alto