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Stralcio dei carichi fino a mille euro

Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, compensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi ( enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributive o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istitutuzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023, e su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.

ROTTAMAZIONE QUATER

Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un Massimo di 18 rate. In ques’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° Agosto 2023), I termini per la prima e la seconda rata ciascuna di importi pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e il 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. E’ possibile fruirne pure per debiti referiti a precedenti strumenti di tregua fiscale ( ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinate l’inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER LE IMPRESE MINORI

Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata. Dal 2023 rappresenterà il regime “naturael” per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività.

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