Circolare informativa – Rivalutazione di terreni e partecipazioni 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto in via strutturale la possibilità di rivalutare il valore fiscale di terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio di ogni anno. L’obiettivo è ridurre la plusvalenza in caso di vendita, pagando un’imposta sostitutiva agevolata del 18%. Di seguito una sintesi e un approfondimento per i soci di società che intendano cedere le proprie partecipazioni.

✅ Chi può rivalutare
Possono accedere alla rivalutazione: persone fisiche (non imprenditori), società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali e alcune società di capitali che abbiano riacquistato la piena titolarità dei beni.

🏠 Beni interessati
Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o enfiteusi, e partecipazioni societarie (quotate e non) possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

💰 Imposta sostitutiva
L’aliquota è del 18% sul valore risultante dalla perizia giurata di stima. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 novembre di ogni anno. Codici tributo F24: 8055 (partecipazioni non quotate), 8056 (terreni), 8057 (partecipazioni quotate).

🧾 La perizia
La perizia giurata di stima deve essere redatta e asseverata entro il 30 novembre da professionisti abilitati: commercialisti o revisori legali per le partecipazioni, ingegneri, architetti, geometri o agronomi per i terreni.

🔹 Rivalutazione per soci cedenti quote di S.r.l.
Nel caso di una società a responsabilità limitata composta da 4 soci al 25% ciascuno, i tre soci che intendono vendere la propria quota al quarto socio possono aderire alla rivalutazione del valore delle partecipazioni, beneficiando della rideterminazione del costo fiscale prima della cessione.

✅ Possono aderire alla rivalutazione a condizione che:

  • Le quote siano possedute al 1° gennaio 2025 (data di riferimento della legge);
  • Sia redatta una perizia giurata di stima del valore della società entro il 30 novembre 2025;
  • Sia versata l’imposta sostitutiva del 18% sul valore periziato, in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

In tal modo, il valore rivalutato diventa il nuovo costo fiscale della partecipazione, riducendo o azzerando la plusvalenza imponibile sulla vendita.

🔹 Condizioni operative:

  • La perizia deve essere redatta da un dottore commercialista o revisore legale;
  • L’imposta sostitutiva (codice tributo 8055) deve essere versata da ciascun socio venditore sulla propria quota;
  • La cessione può avvenire solo dopo la perizia e dopo il pagamento (anche solo della prima rata entro il 30 novembre 2025).

🔹 Vantaggi:

  • Evitano di pagare imposte sulla plusvalenza reale, che sarebbe tassata come reddito diverso;
  • Il nuovo costo fiscale per l’acquirente sarà quello rivalutato, con vantaggio anche per future cessioni.

🔹 Attenzione:

  • Se la vendita avviene prima della perizia o del pagamento, non è possibile beneficiare della rivalutazione;
  • L’adesione è personale: ogni socio può decidere autonomamente se rivalutare o meno la propria quota;
  • Il socio acquirente non può aderire per le quote acquistate, ma potrà eventualmente rivalutare dall’anno successivo (se ancora in possesso al 1° gennaio);
  • SCADENZA 30 NOVEMBRE 2025.

 

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