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Bonus barriere architettoniche 75%, cosa cambia nel 2024

Agevolabili solo gli interventi che garantiscono l’accessibilità e la mobilità; escluse porte, finestre e automazione degli impianti. Contrari gli addetti ai lavori

Si ridimensiona il bonus barriere architettoniche, cioè la detrazione del 75% volta all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.

Gli interventi agevolati col bonus barriere architettoniche

Dal 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto, possono essere agevolati con la detrazione del 75% solo gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Come già previsto dalla normativa precedente, per poter ottenere il bonus barriere architettoniche, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989. Nel 2024, il rispetto di tali requisiti deve risultare da asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati.

Rispetto a quanto accaduto fino ad ora, non possono ottenere il bonus barriere architettoniche gli interventi di automazione degli impianti né la sostituzione di finestre, porte e pavimenti. L’obiettivo di questo limite, come indicato nella relazione illustrativa, è evitare comportamenti opportunistici.

Come funziona il bonus barriere architettoniche

Dal 30 dicembre 2023, per ottenere il bonus barriere architettoniche, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante.

Non cambiano la scadenza della detrazione, che resta al 31 dicembre 2025, e la ripartizione in cinque rate annuali di pari importo.

Non cambiano nemmeno i tetti di spesa su cui calcolare la detrazione del 75%:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all\’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l\’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l\’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Bonus barriere architettoniche, limiti a sconto in fattura e cessione del credito

Il decreto limita anche la possibilità di usufruire del bonus barriere architettoniche sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.

Con un preavviso quasi nullo, il decreto, approvato il 28 dicembre ed entrato in vigore due giorni dopo, ha bloccato la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024, l’unico modo di ottenere il bonus barriere architettoniche è come detrazione Irpef.

Ci sono però delle eccezioni. Lo sconto in fattura e la cessione del credito saranno ancora consentite per gli interventi:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 (in questo caso non sono previsti limiti di reddito).

Bonus barriere architettoniche, il periodo transitorio

Il decreto tutela i contribuenti che hanno già pianificato gli interventi alla luce della normativa previgente. I limiti del nuovo decreto non si applicano agli interventi per cui al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto):

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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