L’Inps, con il messaggio 19.01.2024, n. 258, ha precisato che per effetto dell’entrata in vigore dell’Assegno di inclusione, nei confronti dei nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31.12.2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024.
A decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che non abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico.
L’eventuale presentazione della domanda di Assegno di inclusione da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata per beneficiare della prestazione familiare.





