Trasporto merci: nuove regole sui tempi di carico e scarico. Ecco cosa prevede la circolare MIT 13485/2025

Circolare MIT n. 13485 del 4 novembre 2025, che riguarda l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 (cioè la norma sulla regolarità dei tempi di carico e scarico nel trasporto merci su strada).

🔹 Contesto normativo

L’art. 6-bis è stato introdotto per tutelare gli autotrasportatori (vettori) da ritardi e inefficienze imputabili ai committenti, caricanti o destinatari delle merci.

Prevede che, quando i tempi di attesa superano un certo limite (“periodo di franchigia”), scatti un indennizzo economico a favore del vettore.

Con il D.L. 73/2025, questo articolo è stato aggiornato e reso più preciso, soprattutto sui tempi e sulle responsabilità.

🔹 Cosa chiarisce la circolare n. 13485/2025

1. Periodo di franchigia: 90 minuti

  • È il tempo massimo di attesa “gratuita” per il vettore prima che scatti il diritto all’indennizzo.
  • Questi 90 minuti si calcolano dal momento in cui il veicolo arriva al luogo di carico o scarico, ma non comprendono i tempi effettivi delle operazioni (caricare o scaricare la merce).

👉 In pratica:

  • Se il camion arriva alle 10:00 e le operazioni di carico iniziano alle 11:45 → franchigia superata (105 minuti di attesa): scatta l’indennizzo.

2. Indennizzo di 100 euro

  • Il vettore ha diritto a 100 euro per ogni operazione di carico o scarico che comporti un’attesa oltre la franchigia.
  • L’indennizzo è dovuto integralmente anche se il ritardo è inferiore a un’ora (non è proporzionale al tempo).
  • L’unico caso in cui non è dovuto è quando il ritardo è imputabile al vettore stesso (es. arrivo in ritardo, documenti mancanti, veicolo non idoneo, ecc.).

3. Esclusione delle operazioni di carico/scarico

  • I 90 minuti si riferiscono solo all’attesa: quindi non vanno conteggiati i minuti o le ore impiegate per caricare o scaricare fisicamente la merce.
  • Serve quindi separare:
    • “Attesa prima dell’inizio” → rilevante ai fini dell’indennizzo;
    • “Tempo di carico/scarico” → escluso.

4. Obbligo di documentare tutto

Il Ministero raccomanda di documentare con precisione:

  • L’orario di arrivo e partenza del mezzo;
  • L’inizio e la fine delle operazioni di carico/scarico;
  • Il luogo e la data;
  • L’eventuale causa del ritardo (es. impianto bloccato, documenti non pronti, ecc.);
  • Chi era responsabile (committente, caricatore, destinatario o vettore).

👉 Ciò serve sia per dimostrare il diritto del vettore all’indennizzo, sia per permettere un corretto esercizio del diritto di rivalsa (cioè il vettore che chiede il rimborso a chi ha causato il ritardo).

🔹 In sintesi operativa

Aspetto Cosa prevede
Periodo di franchigia 90 minuti
Cosa non conta nei 90 min Tempo effettivo di carico/scarico
Indennizzo €100 anche per ritardi <1 ora
Eccezioni Nessun indennizzo se ritardo colpa del vettore
Documentazione richiesta Orari, luoghi, firme, eventuali note su responsabilità

🔹 Esempio pratico

  • Arrivo camion: 8:00
  • Inizio carico: 9:45 → attesa 105 minuti
  • Fine carico: 10:30

→ Attesa effettiva 105 min → superata la franchigia di 90 min → ✅ Il vettore ha diritto a €100 di indennizzo.

❌ Non si calcola il tempo 9:45–10:30 (carico effettivo).

 

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