Circolare MIT n. 13485 del 4 novembre 2025, che riguarda l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 (cioè la norma sulla regolarità dei tempi di carico e scarico nel trasporto merci su strada).
🔹 Contesto normativo
L’art. 6-bis è stato introdotto per tutelare gli autotrasportatori (vettori) da ritardi e inefficienze imputabili ai committenti, caricanti o destinatari delle merci.
Prevede che, quando i tempi di attesa superano un certo limite (“periodo di franchigia”), scatti un indennizzo economico a favore del vettore.
Con il D.L. 73/2025, questo articolo è stato aggiornato e reso più preciso, soprattutto sui tempi e sulle responsabilità.
🔹 Cosa chiarisce la circolare n. 13485/2025
1. Periodo di franchigia: 90 minuti
- È il tempo massimo di attesa “gratuita” per il vettore prima che scatti il diritto all’indennizzo.
- Questi 90 minuti si calcolano dal momento in cui il veicolo arriva al luogo di carico o scarico, ma non comprendono i tempi effettivi delle operazioni (caricare o scaricare la merce).
👉 In pratica:
- Se il camion arriva alle 10:00 e le operazioni di carico iniziano alle 11:45 → franchigia superata (105 minuti di attesa): scatta l’indennizzo.
2. Indennizzo di 100 euro
- Il vettore ha diritto a 100 euro per ogni operazione di carico o scarico che comporti un’attesa oltre la franchigia.
- L’indennizzo è dovuto integralmente anche se il ritardo è inferiore a un’ora (non è proporzionale al tempo).
- L’unico caso in cui non è dovuto è quando il ritardo è imputabile al vettore stesso (es. arrivo in ritardo, documenti mancanti, veicolo non idoneo, ecc.).
3. Esclusione delle operazioni di carico/scarico
- I 90 minuti si riferiscono solo all’attesa: quindi non vanno conteggiati i minuti o le ore impiegate per caricare o scaricare fisicamente la merce.
- Serve quindi separare:
- “Attesa prima dell’inizio” → rilevante ai fini dell’indennizzo;
- “Tempo di carico/scarico” → escluso.
4. Obbligo di documentare tutto
Il Ministero raccomanda di documentare con precisione:
- L’orario di arrivo e partenza del mezzo;
- L’inizio e la fine delle operazioni di carico/scarico;
- Il luogo e la data;
- L’eventuale causa del ritardo (es. impianto bloccato, documenti non pronti, ecc.);
- Chi era responsabile (committente, caricatore, destinatario o vettore).
👉 Ciò serve sia per dimostrare il diritto del vettore all’indennizzo, sia per permettere un corretto esercizio del diritto di rivalsa (cioè il vettore che chiede il rimborso a chi ha causato il ritardo).
🔹 In sintesi operativa
| Aspetto | Cosa prevede |
| Periodo di franchigia | 90 minuti |
| Cosa non conta nei 90 min | Tempo effettivo di carico/scarico |
| Indennizzo | €100 anche per ritardi <1 ora |
| Eccezioni | Nessun indennizzo se ritardo colpa del vettore |
| Documentazione richiesta | Orari, luoghi, firme, eventuali note su responsabilità |
🔹 Esempio pratico
- Arrivo camion: 8:00
- Inizio carico: 9:45 → attesa 105 minuti
- Fine carico: 10:30
→ Attesa effettiva 105 min → superata la franchigia di 90 min → ✅ Il vettore ha diritto a €100 di indennizzo.
❌ Non si calcola il tempo 9:45–10:30 (carico effettivo).
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