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SE LA FATTURA È INESISTENTE LA CACCIA ALLE STREGHE LA DEVE FARE L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E NON IL CONTRIBUENTE

L\’Amministrazione non può pretendere che il contribuente svolga verifiche complesse e analoghe a quelle che la stessa Amministrazione può eseguire con i propri mezzi.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14102/2024, ha stabilito che sulle fatture inesistenti, per l\’assolvimento dell\’onere probatorio della conoscenza o conoscibilità dell\’acquirente della frode consumata dal fornitore, l\’Amministrazione non può pretendere che il contribuente svolga verifiche complesse e analoghe a quelle che la stessa Amministrazione può eseguire con i propri mezzi.

La vicenda riguarda l\’indetraibilità dell\’Iva per fatture soggettivamente inesistenti, emesse da un’impresa senza struttura o dipendenti, la quale aveva omesso alcuni importanti adempimenti fiscali. In tale situazione, ai fini della rettifica dell’Iva sugli acquisti, l’Ufficio deve provare, anche in via presuntiva, che il cessionario conoscesse o comunque avrebbe potuto conoscere l’illecito perpetrato a monte dal cedente, tramite verifiche che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere, volte a indagare se il venditore si sia reso “colpevole” di violazioni fiscali quali omesse dichiarazioni, omessi versamenti, precedenti contestazioni analoghe e così via.

A nulla rileva, secondo tale giurisprudenza, che l’acquirente mai avrebbe potuto acquisire simili informazioni, sia perché sono dati non fruibili da terzi, sia perché non dispone né dei poteri né delle banche dati dell’Amministrazione Finanziaria. Nel caso oggetto della sentenza in commento, l’impresa cedente risultava regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e le fatture dalla stessa fornite riportavano prezzi in linea con il mercato. Inoltre, nessuna più approfondita analisi della struttura organizzativa della stessa, a opera del ricorrente, avrebbe potuto essere messa in atto, non potendo lo stesso accedere agli stessi strumenti di indagine di cui possono disporre gli Uffici finanziari.

L’Ufficio recuperava l’Iva detratta su acquisti di confezioni ritenuti soggettivamente inesistenti, in quanto il fornitore sarebbe stato privo di organizzazione. I due gradi di giudizio confermavano nella sostanza la pretesa.

In particolare, secondo i giudici di appello, si trattava di fatture soggettivamente inesistenti, stante l’assenza di adeguata manodopera da parte del fornitore e la falsità delle fatture di acquisto degli strumenti di produzione (macchine da cucire). Nel ricorso per Cassazione, la difesa lamentava, tra l’altro, che la rettifica era incentrata sull’assenza di organizzazione del fornitore, senza indagare gli elementi idonei a ritenere l’acquirente consapevole della frode. Inoltre, la carenza di manodopera necessaria a eseguire i beni, poi venduti, e la falsità della fornitura delle apparecchiature non erano addebitabili all’acquirente, anche in considerazione del fatto che non disponeva dei poteri ispettivi dell’Ufficio.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in ipotesi di detrazione di fatture emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisca in un’evasione dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze concrete.

La sentenza in commento ha dunque evidenziato che l’assenza di cautele del cessionario non può essere provata pretendendo verifiche approfondite, analoghe a quelle svolte dall’Amministrazione con tutti i mezzi a sua disposizione.

Da qui il principio secondo cui “ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell’esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”.

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