La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica rilevante alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione delle partecipazioni sale dal 18% al 21%, rendendo strutturale l’innalzamento già previsto dalla normativa precedente.
La nuova aliquota si applica:
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alle partecipazioni quotate, sul valore normale;
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alle partecipazioni non quotate, sul valore risultante da perizia giurata.
Il versamento dell’imposta resta fissato al 30 novembre di ciascun anno.
📌 Perché la rivalutazione è oggi meno conveniente
L’aumento dell’aliquota incide in modo significativo sulla convenienza dell’operazione.
È fondamentale ricordare che:
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l’imposta sostitutiva del 21% si applica sull’intero valore rivalutato;
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la tassazione ordinaria del 26%, invece, colpisce esclusivamente la plusvalenza realizzata.
Ne consegue che la rivalutazione risulta fiscalmente conveniente solo se la plusvalenza latente è estremamente elevata.
In termini tecnici, l’operazione risulta vantaggiosa soltanto quando la plusvalenza supera circa l’80,77% del valore rivalutato, equivalente a un costo fiscale inferiore al 19,23% del valore di mercato.
📊 Esempio pratico
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Costo storico partecipazione: 30.000 €
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Valore di perizia: 100.000 €
Rivalutazione (21%)
➡️ Imposta sostitutiva: 21.000 €
Cessione con tassazione ordinaria (26%)
➡️ Imposta sulla plusvalenza: 18.200 €
👉 In questo caso, la rivalutazione comporta un carico fiscale maggiore, risultando antieconomica.
La convenienza si manifesta solo in presenza di una plusvalenza pari ad almeno il 420% del costo storico, alla quale vanno comunque aggiunti i costi della perizia, spesso a carico del contribuente.
⚠️ Altri aspetti da considerare
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Per i terreni, l’aliquota resta ferma al 18%, generando un evidente disallineamento normativo.
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Non è stata recepita la previsione della legge delega 111/2023, che auspicava aliquote differenziate in base alla durata del possesso.
✅ Conclusioni operative
La rivalutazione delle partecipazioni non è più uno strumento generalizzato di pianificazione fiscale.
Con l’aliquota al 21%, diventa un’opzione selettiva, da valutare caso per caso, esclusivamente in presenza di presupposti economici molto favorevoli.
In assenza di un’analisi preventiva, il rischio concreto è quello di pagare più imposte rispetto alla tassazione ordinaria, svuotando di fatto la finalità dell’agevolazione.
📌 Prima di procedere a qualsiasi rivalutazione, è indispensabile una valutazione tecnica personalizzata.
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Una scelta fiscale sbagliata oggi può costare molto domani. Meglio decidere con i numeri, non per abitudine.





