Rivalutazione partecipazioni 2026: col 21% rischi di pagare più tasse

La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica rilevante alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione delle partecipazioni sale dal 18% al 21%, rendendo strutturale l’innalzamento già previsto dalla normativa precedente.
La nuova aliquota si applica:

  • alle partecipazioni quotate, sul valore normale;

  • alle partecipazioni non quotate, sul valore risultante da perizia giurata.

Il versamento dell’imposta resta fissato al 30 novembre di ciascun anno.


📌 Perché la rivalutazione è oggi meno conveniente

L’aumento dell’aliquota incide in modo significativo sulla convenienza dell’operazione.

È fondamentale ricordare che:

  • l’imposta sostitutiva del 21% si applica sull’intero valore rivalutato;

  • la tassazione ordinaria del 26%, invece, colpisce esclusivamente la plusvalenza realizzata.

Ne consegue che la rivalutazione risulta fiscalmente conveniente solo se la plusvalenza latente è estremamente elevata.

In termini tecnici, l’operazione risulta vantaggiosa soltanto quando la plusvalenza supera circa l’80,77% del valore rivalutato, equivalente a un costo fiscale inferiore al 19,23% del valore di mercato.


📊 Esempio pratico

  • Costo storico partecipazione: 30.000 €

  • Valore di perizia: 100.000 €

Rivalutazione (21%)
➡️ Imposta sostitutiva: 21.000 €

Cessione con tassazione ordinaria (26%)
➡️ Imposta sulla plusvalenza: 18.200 €

👉 In questo caso, la rivalutazione comporta un carico fiscale maggiore, risultando antieconomica.

La convenienza si manifesta solo in presenza di una plusvalenza pari ad almeno il 420% del costo storico, alla quale vanno comunque aggiunti i costi della perizia, spesso a carico del contribuente.


⚠️ Altri aspetti da considerare

  • Per i terreni, l’aliquota resta ferma al 18%, generando un evidente disallineamento normativo.

  • Non è stata recepita la previsione della legge delega 111/2023, che auspicava aliquote differenziate in base alla durata del possesso.


✅ Conclusioni operative

La rivalutazione delle partecipazioni non è più uno strumento generalizzato di pianificazione fiscale.
Con l’aliquota al 21%, diventa un’opzione selettiva, da valutare caso per caso, esclusivamente in presenza di presupposti economici molto favorevoli.

In assenza di un’analisi preventiva, il rischio concreto è quello di pagare più imposte rispetto alla tassazione ordinaria, svuotando di fatto la finalità dell’agevolazione.

📌 Prima di procedere a qualsiasi rivalutazione, è indispensabile una valutazione tecnica personalizzata.

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Una scelta fiscale sbagliata oggi può costare molto domani. Meglio decidere con i numeri, non per abitudine.

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