Le strutture ricettive, comprese le aziende agrituristiche, sono tenute al pagamento del canone TV speciale per l’uso di apparecchi radiofonici o televisivi fuori dall’ambito familiare o a scopo di lucro.
Questo canone, diverso da quello per le persone fisiche, deve essere pagato direttamente alla RAI e non tramite bolletta elettrica. Le aziende agrituristiche rientrano nella categoria D, assimilata alle strutture ricettive.
Principali caratteristiche del canone speciale
Obbligo di pagamento: Per apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva in locali pubblici.
Deduzione fiscale: È deducibile dal reddito d\’impresa ai sensi del D.P.R. 917/1986.
Dichiarazione dei redditi: Il numero del canone speciale deve essere indicato in dichiarazione.
Decreto MIMIT: Definirà i canoni per il 2025.
Informazioni necessarie per il pagamento: Tipo di utenza (radio o TV); data di installazione; tipologia e categoria della struttura.
Limitazioni: Valido solo per l’indirizzo indicato. Deve essere cessato in caso di chiusura o cessione degli apparecchi. Importi variabili in base alla struttura e al numero di apparecchi.
Diritti SIAE per diffusione musicale
Obbligo di permesso: Necessario per musica di sottofondo tramite radio, TV, CD, ecc., per migliorare l’esperienza degli ospiti.
Compensi variabili: Dipendono da tipo e numero di apparecchi, e dalle caratteristiche della struttura (es. stelle degli alberghi).
Sconti associativi: Riduzioni previste per aderenti a categorie con accordi SIAE.
Esclusioni: Eventi come feste da ballo o esecuzioni dal vivo richiedono permessi separati. Questi obblighi mirano a regolare l’utilizzo di apparecchi radiotelevisivi e musicali in contesti pubblici, garantendo il rispetto dei diritti d’autore e delle normative vigenti.





