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LA DETRAZIONE IRPEF SULLE POLIZZE CONTRO GLI EVENTI CALAMITOSI

Il rischio di danni provocati agli immobili residenziali da eventi calamitosi può essere coperto da una polizza assicurativa il cui premio costituisce un onere detraibile dall’Irpef.

Negli ultimi anni gli eventi catastrofici che hanno interessato il nostro Paese, terremoti, alluvioni, frane, ecc., hanno fatto crescere l’attenzione sul tema e posto l’accento sulla necessità di adottare misure preventive adeguate a tutelare il patrimonio immobiliare.

Per questo motivo, con l’intento di non gravare le casse dello Stato a causa dei risarcimenti e per proteggere maggiormente la popolazione, il rischio di danni provocati agli immobili residenziali da eventi calamitosi quali, ad esempio, piogge, grandine, nevicate, alluvioni, inondazioni, uragani, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc., può essere coperto da una polizza assicurativa il cui premio costituisce un onere detraibile ai fini dell’Irpef.

Ciò è previsto, per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018 e per quelle che costituiscono un rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve essere avvenuto a decorrere dal 1.01.2018), dall’art. 15, c. 1, lett. f-bis) del Tuir, il quale dispone una detrazione dall’Irpef nella misura del 19% dei “premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta per i premi di polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e per le relative pertinenze, mentre è esclusa se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza. Allo stesso tempo l’Agenzia ha precisato che la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dalla circostanza che questi sia o meno l’intestatario dell’immobile oggetto di assicurazione, in quanto l’agevolazione “è riferibile al bene, anziché alla persona”.

Riguardo alla detrazione del 19%, questa non prevede né limiti di importo né franchigie e spetta anche per più unità immobiliari. In presenza delle c.d. polizze “multirischio”, tuttavia, la detrazione spetta limitatamente a quella parte di premio che è relativa alle garanzie che coprono gli eventi calamitosi. Nell’ambito di tale tipologia di polizze, risultano detraibili anche i premi pagati per quelle stipulate direttamente dal condominio, ma relativamente alla quota di premio, certificata dagli amministratori, riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle corrispondenti pertinenze.

Il decreto Rilancio (D.L. 19.05.2020, n. 34), infine, ha introdotto una norma che consente la detrazione dall’Irpef nella misura superiore del 90% dell’ammontare del premio se la polizza avente per oggetto la copertura dal rischio di eventi calamitosi, viene stipulata contestualmente alla cessione a un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi c.d. “Sisma bonus” ed “Ecobonus”.

Come per le altre detrazioni (fanno eccezione quelle riguardanti l\’acquisto di medicinali e di dispositivi medici ed il pagamento di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate) contemplate dall’art. 15 del Tuir, il contribuente avrà l’obbligo di dimostrare di aver sostenuto il pagamento del premio utilizzando il bonifico bancario o postale o altri mezzi di pagamento tracciabili, quali, ad esempio, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari, assegni circolari, ecc.

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