Nel 2026 la gestione dei fringe benefit legati ai mutui agevolati continua a richiedere particolare attenzione in fase di elaborazione delle buste paga, soprattutto per il corretto rispetto delle soglie di esenzione e delle regole fiscali del TUIR.
Il beneficio nasce dalla differenza tra il tasso applicato al dipendente e il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), ma non tutto il risparmio di interessi diventa imponibile.
La regola del 50% (art. 51 TUIR)
L’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR stabilisce che il fringe benefit imponibile sui mutui e prestiti ai dipendenti è pari al:
50% della differenza tra:
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interessi calcolati al TUR vigente;
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interessi calcolati al tasso agevolato applicato al dipendente.
La regola si applica a prescindere dalla finalità del mutuo (prima casa o altro) e varia in funzione dell’andamento del TUR.
Soglie di esenzione 2026
Per il 2026 restano confermate le seguenti soglie:
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1.000 euro per la generalità dei lavoratori;
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2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Il valore del fringe benefit sui mutui si somma a tutti gli altri benefit (welfare, buoni, auto aziendale, ecc.).
Se il limite viene superato, l’intero importo diventa imponibile.
Esempio pratico
| Voce di calcolo | Valore |
|---|---|
| Capitale residuo mutuo | 150.000 € |
| Interessi al TUR (3,5%) | 5.250 € |
| Interessi al tasso dipendente (1,5%) | 2.250 € |
| Differenza interessi | 3.000 € |
| Fringe benefit imponibile (50%) | 1.500 € |
In questo caso:
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il dipendente senza figli supera la soglia di 1.000 euro;
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i 1.500 euro diventano interamente imponibili ai fini fiscali e contributivi.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il conguaglio di fine anno.
Un monitoraggio mensile del fringe benefit consente di evitare trattenute elevate sull’ultima busta paga.





