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Fringe benefit mutui 2026: come si calcola il valore in busta paga

Nel 2026 la gestione dei fringe benefit legati ai mutui agevolati continua a richiedere particolare attenzione in fase di elaborazione delle buste paga, soprattutto per il corretto rispetto delle soglie di esenzione e delle regole fiscali del TUIR.

Il beneficio nasce dalla differenza tra il tasso applicato al dipendente e il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), ma non tutto il risparmio di interessi diventa imponibile.


La regola del 50% (art. 51 TUIR)

L’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR stabilisce che il fringe benefit imponibile sui mutui e prestiti ai dipendenti è pari al:

50% della differenza tra:

  • interessi calcolati al TUR vigente;

  • interessi calcolati al tasso agevolato applicato al dipendente.

La regola si applica a prescindere dalla finalità del mutuo (prima casa o altro) e varia in funzione dell’andamento del TUR.


Soglie di esenzione 2026

Per il 2026 restano confermate le seguenti soglie:

  • 1.000 euro per la generalità dei lavoratori;

  • 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Il valore del fringe benefit sui mutui si somma a tutti gli altri benefit (welfare, buoni, auto aziendale, ecc.).
Se il limite viene superato, l’intero importo diventa imponibile.


Esempio pratico
Voce di calcolo Valore
Capitale residuo mutuo 150.000 €
Interessi al TUR (3,5%) 5.250 €
Interessi al tasso dipendente (1,5%) 2.250 €
Differenza interessi 3.000 €
Fringe benefit imponibile (50%) 1.500 €

In questo caso:

  • il dipendente senza figli supera la soglia di 1.000 euro;

  • i 1.500 euro diventano interamente imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il conguaglio di fine anno.
Un monitoraggio mensile del fringe benefit consente di evitare trattenute elevate sull’ultima busta paga.

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