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Un amministratore unico o Presidente di un CdA può essere anche dipendente?

È una domanda molto frequente nella pratica societaria e, allo stesso tempo, una delle più insidiose dal punto di vista fiscale, contributivo e giurisprudenziale.

La risposta breve è: in linea generale NO.
Ma la risposta corretta è: dipende dalla struttura dei poteri e dall’organizzazione societaria, anche se l’orientamento della giurisprudenza è oggi estremamente restrittivo.

Il principio della subordinazione nel lavoro dipendente

Perché un rapporto di lavoro possa qualificarsi come lavoro subordinato, deve essere presente un elemento essenziale:
👉 la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un altro soggetto.

Nel rapporto di lavoro dipendente:

  • qualcuno impartisce ordini;

  • qualcun altro li esegue;

  • le funzioni sono nettamente distinte.

Quando queste condizioni non esistono, il rapporto di lavoro subordinato non può configurarsi, anche se formalmente è stato stipulato un contratto.

Amministratore e dipendente: dove nasce l’incompatibilità

Nel caso dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il problema è strutturale.

Queste figure:

  • rappresentano la società verso l’esterno;

  • esercitano il potere di gestione;

  • dirigono l’organizzazione aziendale;

  • hanno poteri di controllo e, spesso, disciplinari.

In altre parole, coincidono nella stessa persona sia il datore di lavoro sia il lavoratore.
Ed è proprio qui che la subordinazione viene meno.

L’orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza 5318/2025)

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025, ha ribadito un principio molto netto:

“Sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile l’elemento essenziale della subordinazione.”

La Cassazione, quindi, esclude in modo esplicito la possibilità di cumulare: lavoro dipendente e carica apicale di vertice (Presidente CdA o Amministratore Unico) all’interno della stessa società.

Le conseguenze fiscali e contributive (spesso sottovalutate)

La questione non è teorica, ma praticissima.

In caso di accertamento:

il costo del lavoro può essere indeducibile;

le retribuzioni vengono riqualificate come compensi da amministratore;

l’INPS può recuperare contributi non dovuti o errati;

l’Agenzia delle Entrate può contestare ritenute, IRAP e imposte sui redditi;

il tutto con sanzioni e interessi, anche retroattivi.

Molte società scoprono il problema anni dopo, in sede di verifica.

Strutturare male questi rapporti significa esporsi a rischi fiscali seri, spesso inutili e evitabili con una corretta impostazione iniziale.

Per questo, prima di attribuire cariche, stipulare contratti o impostare buste paga, è fondamentale una valutazione tecnica preventiva.

Malara & Associati assiste società e amministratori nella corretta strutturazione dei rapporti, evitando errori che il Fisco non perdona.

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