È una domanda molto frequente nella pratica societaria e, allo stesso tempo, una delle più insidiose dal punto di vista fiscale, contributivo e giurisprudenziale.
La risposta breve è: in linea generale NO.
Ma la risposta corretta è: dipende dalla struttura dei poteri e dall’organizzazione societaria, anche se l’orientamento della giurisprudenza è oggi estremamente restrittivo.
Il principio della subordinazione nel lavoro dipendente
Perché un rapporto di lavoro possa qualificarsi come lavoro subordinato, deve essere presente un elemento essenziale:
👉 la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un altro soggetto.
Nel rapporto di lavoro dipendente:
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qualcuno impartisce ordini;
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qualcun altro li esegue;
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le funzioni sono nettamente distinte.
Quando queste condizioni non esistono, il rapporto di lavoro subordinato non può configurarsi, anche se formalmente è stato stipulato un contratto.
Amministratore e dipendente: dove nasce l’incompatibilità
Nel caso dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il problema è strutturale.
Queste figure:
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rappresentano la società verso l’esterno;
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esercitano il potere di gestione;
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dirigono l’organizzazione aziendale;
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hanno poteri di controllo e, spesso, disciplinari.
In altre parole, coincidono nella stessa persona sia il datore di lavoro sia il lavoratore.
Ed è proprio qui che la subordinazione viene meno.
L’orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza 5318/2025)
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025, ha ribadito un principio molto netto:
“Sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile l’elemento essenziale della subordinazione.”
La Cassazione, quindi, esclude in modo esplicito la possibilità di cumulare: lavoro dipendente e carica apicale di vertice (Presidente CdA o Amministratore Unico) all’interno della stessa società.
Le conseguenze fiscali e contributive (spesso sottovalutate)
La questione non è teorica, ma praticissima.
In caso di accertamento:
il costo del lavoro può essere indeducibile;
le retribuzioni vengono riqualificate come compensi da amministratore;
l’INPS può recuperare contributi non dovuti o errati;
l’Agenzia delle Entrate può contestare ritenute, IRAP e imposte sui redditi;
il tutto con sanzioni e interessi, anche retroattivi.
Molte società scoprono il problema anni dopo, in sede di verifica.
Strutturare male questi rapporti significa esporsi a rischi fiscali seri, spesso inutili e evitabili con una corretta impostazione iniziale.
Per questo, prima di attribuire cariche, stipulare contratti o impostare buste paga, è fondamentale una valutazione tecnica preventiva.
Malara & Associati assiste società e amministratori nella corretta strutturazione dei rapporti, evitando errori che il Fisco non perdona.





