Novità importanti per le Partite IVA in regime forfettario:
Con il nuovo decreto legislativo approvato il 4 giugno 2025, cambia la scadenza dell’IVA da reverse charge.
📌 COSA CAMBIA NEL DETTAGLIO?
Se sei un forfettario e fai acquisti soggetti a reverse charge, l’IVA:
🔴 Non si paga più ogni mese
🟢 Si paga ogni trimestre
📅 La nuova scadenza diventa il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
👉 Esempio: per le operazioni del 2° trimestre (aprile-maggio-giugno), l’IVA andrà versata entro il 16 agosto.
🧾 RICAPITOLIAMO IL REGIME FORFETTARIO:
✔️ Aliquota fissa del 15% (o 5% per le nuove attività)
✔️ Nessuna IVA in fattura
✔️ Nessuna detrazione IVA sugli acquisti
✔️ Nessun obbligo di dichiarazione o comunicazione IVA annuale
👉 Ma attenzione: restano obblighi IVA in caso di reverse charge
La base normativa di riferimento è la Legge 190/2014, commi 54-89, con chiarimenti nella Circolare AE n. 10/2016.
💡 Se operi con fornitori esteri o nel settore edile, potresti avere reverse charge e rientrare in questa novità. Non farti trovare impreparato!
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📌 Malara & Associati – Fiscalità, Consulenza, Strategia





