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FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, ONERE DELLA PROVA A CARICO DI CHI LE RICEVE

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha stabilito, con la sentenza 26.06.2023, n. 4021, che, qualora l’Amministrazione Finanziaria assuma l’esistenza di una fatturazione relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto l’emittente è un soggetto privo di idonea struttura organizzativa, è onere del contribuente provare la realizzazione delle operazioni contestate. 

La questione trae origine da un avviso di accertamento col quale erano state recuperate a tassazione le imposte dirette considerate evase, in relazione alla maggiore materia imponibile data dai costi indebitamente dedotti e all\’Iva indebitamente detratta in relazione a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con aggravio di sanzioni e interessi. La ripresa a tassazione è avvenuta a seguito di un controllo svolto dai funzionari dell\’Agenzia delle Entrate, da cui era emerso che la ditta fornitrice in realtà era una “cartiera”. 

A fondamento della propria decisione, il Collegio campano, rovesciando completamente l’impostazione dei giudici di prime cure, che avevano accolto il ricorso, ha posto l’accento sul fatto che la contribuente non ha fornito elementi di riscontro in merito alla ricezione effettiva della merce dalla fornitrice, ma “…si è limitata a far leva su fatture, strumenti di pagamento e risultanze dei libri contabili che costituiscono, come si è già rimarcato, proprio i mezzi volti a far apparire come reali operazioni in realtà inesistenti, nonché su un altrettanto generica e irrilevante relazione tecnica di parte, concernente le modalità commerciali di compravendita del materiale in questione”. Pertanto, le operazioni contestate sono state ritenute indetraibili ai fini Iva e indeducibili ai fini Ires e Irap. 

I giudici d’appello hanno motivato così la loro decisione: “Indubbiamente, con specifico riferimento all\’ipotesi, di cui alla presente controversia, in cui l\’Amministrazione Finanziaria contesti l\’inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, la Corte di Cassazione ha espresso il consolidato orientamento secondo cui l\’Agenzia ha l\’onere di provare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture non sono state in realtà mai realizzate, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un\’operazione fittizia. 

Più in particolare, al fine di individuare quali elementi presuntivi possono essere forniti dall\’Amministrazione Finanziaria per assolvere il proprio onere di prova, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso le fatture sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell\’operazione indicata in fattura (espressamente in termini, Cass. n. 28628/2021). In tal caso, grava sulla parte contribuente l\’onere di provare la realizzazione delle operazioni. 

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