Le Partite IVA con cartelle esattoriali non pagate sono ora esposte a procedure esecutive più rapide sui crediti commerciali. Ecco cosa cambia e chi è a rischio.
In sintesi: dal 22 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate trasmette all’AdER i dati aggregati delle fatture elettroniche dei debitori iscritti a ruolo. Obiettivo: rendere i pignoramenti presso terzi più mirati ed efficaci.
Il quadro normativo
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, comma 117) ha modificato il D.Lgs. 127/2015 estendendo il patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il provvedimento AdE n. 153611 del 22 maggio 2026 ha definito le modalità operative del nuovo flusso di dati.
Prima di questa modifica, i dati del Sistema di Interscambio erano accessibili a Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane. L’AdER ne era esclusa. Ora non più.
Cosa viene trasmesso all’AdER
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’agente della riscossione, con cadenza periodica, i dati relativi alle fatture elettroniche emesse dal debitore — e dai suoi coobbligati — nei confronti di uno stesso cliente titolare di partita IVA, riferiti ai sei mesi precedenti.
In applicazione del principio di minimizzazione dei dati, vengono trasmesse solo le informazioni strettamente necessarie:
- Codice fiscale e partita IVA del debitore
- Cognome e nome o denominazione sociale
- Domicilio fiscale
Attraverso questi dati, l’AdER individua i clienti del debitore che possono ancora avere somme da versargli, identificando così i soggetti terzi su cui avviare le procedure di pignoramento.
Chi è a rischio
Sono direttamente esposti i titolari di partita IVA con debiti iscritti a ruolo — e i loro coobbligati — che fatturano verso clienti a loro volta titolari di partita IVA. L’AdER analizza i dati aggregati del semestre per individuare rapporti commerciali ricorrenti e notifica al cliente terzo l’ordine di versare all’erario le somme dovute al fornitore, prima ancora che il pagamento venga effettuato.
In una prima fase transitoria, i dati vengono trasmessi via PEC in file cifrati, protetti da password comunicata su canale separato. L’accesso è riservato esclusivamente al personale appositamente autorizzato.
In una fase successiva sarà implementato un servizio automatico di scambio telematico continuo, per rendere il flusso strutturato e costante.
La struttura della procedura esecutiva rimane quella prevista dall’art. 170 del D.Lgs. 110/2024 (Testo Unico della riscossione, in vigore dall’1 luglio 2025), che ha assorbito il precedente art. 72-bis del DPR 602/1973.
La notifica dell’atto al soggetto terzo resta condizione di validità della procedura: un pignoramento senza corretta notifica è invalido, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6/2026.
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