La Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e le trasformazioni di giovani under 36 a tempo indeterminato effettuate dal 1.07.2022 al 31.12.2023; l’Inps fornisce le prime istruzioni operative.
Il 19.06.2023, dopo mesi di attesa, la Commissione Europea ha finalmente autorizzato gli esoneri per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, previsti dall’art. 1, c. 10 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e dall’art. 1, c. 297 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
La legge di Bilancio 2023 ha previsto una proroga della predetta agevolazione, elevando però il limite massimo dell’incentivo a 8.000 euro annuali, riproporzionati su base mensile, per le assunzioni e le trasformazioni avvenute nel periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023.
L’autorizzazione alla fruizione degli incentivi in oggetto è stata tanto attesa, in quanto a seguito delle concessioni per il periodo fino al 30.06.2022, gli addetti ai lavori si sono trovati in una situazione di stallo e incertezza in cui le agevolazioni non potevano essere applicate.
Gli esoneri sono riconosciuti, a tutti i datori di lavoro privati per il periodo dal 1.07.2022 al 31.12.2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’evento oggetto di incentivo non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano mai stati assunti a tempo indeterminato dallo stesso o da altro datore di lavoro. Sono esclusi dai benefici i rapporti di lavoro con figure dirigenziali, gli apprendistati, il contratto di lavoro intermittente e i rapporti di lavoro domestico.
L’Inps, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea, con la circolare 22.06.2023 n. 57, ha fornito le istruzioni operative per poter procedere con l’applicazione degli incentivi riepilogando le modalità attuative e le condizioni per la fruizione.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, pari a 500 euro mensili e 16,12 euro giornalieri.
L’agevolazione prevista per la legge di Bilancio, per il periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023, prevede, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di 8.000 euro annui, pari a 666,66 euro mensili e a 21,50 euro giornalieri.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Per ultimo, l’Istituto previdenziale, segnala che per poter procedere con il recupero dell’esonero spettante e non fruito, per i periodi dal 1.07.2022, i datori dovranno provvedere al rinvio delle denunce Uniemens avendo cura di indicare i codici di recupero. Tali denunce dovranno essere inviate esclusivamente con i flussi di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.





