credito imposta ricerca sviluppo

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 2021 – 2031

BENEFICIARI

  • Imprese di qualsiasi settore e dimensione (sia PMI che Grandi Imprese),
  • Consorzi e Reti di Impresa (con personalità giuridica),
  • Enti non commerciali e Imprese agricole.

AGEVOLAZIONE 2023

  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 5 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo
  • (comma 200).
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione
  • tecnologica (comma 201).
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 4 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione
  • estetica (comma 202).

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

PROROGATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la misura del credito d’imposta è del:

  • 25% per le grandi imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 45% per le piccole imprese.

AGEVOLAZIONE 2024 2025

  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 5 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo
  • (comma 200).
  • Credito d’imposta del 5% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione
  • tecnologica (comma 201).
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 4 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  • Credito d’imposta del 5% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica (comma 202).

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

AGEVOLAZIONE 2026 2031

Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 5 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo (comma 200).

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

PROGETTI AGEVOLABILI

(comma 200) Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività:

  • di ricerca fondamentale,
  • di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

(Comma 201) Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

(Comma 202) Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

SPESE AMMISSIBILI

  • Le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo, innovazione e design, svolte internamente all’impresa.
  • Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente.

  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Riepilogo spese ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo.

PROROGA DEL RIVERSAMENTO CREDITO DI IMPOSTA R&S (commi 271 272) LEGGE DI BILANCIO 2023

Proroga al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione.

 

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