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Bollo fatture elettroniche – IV trimestre 2025

⚠️ Scadenza pagamento entro il 2 marzo 2026

Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del IV trimestre 2025 deve essere effettuato entro il 2 marzo 2026, poiché il termine ordinario del 28 febbraio cade di sabato.

Entro tale data, i soggetti obbligati devono quindi provvedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre.


🔎 Versamento cumulativo del bollo: limite elevato a € 5.000

Con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, sono state introdotte importanti semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.

In particolare, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, il limite entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo dell’imposta di bollo è stato innalzato da € 250 a € 5.000.

In pratica:

  • se l’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato insieme al 2° trimestre entro il 30 settembre;

  • se l’imposta complessivamente dovuta sulle fatture del 1° e 2° trimestre non supera € 5.000, il versamento può avvenire insieme al 3° trimestre entro il 30 novembre.


📂 Controllo del bollo – Portale “Fatture e Corrispettivi”

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, gli elenchi delle fatture soggette a imposta di bollo:

  • Elenco A: fatture con bollo correttamente indicato;

  • Elenco B: fatture per le quali l’Agenzia rileva il bollo dovuto anche se non indicato.

Il contribuente può:

  • confermare l’integrazione proposta dall’Agenzia;

  • oppure eliminare le fatture non soggette a bollo, fornendo le relative motivazioni in caso di controlli.


💳 Modalità di pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire:

  • tramite addebito diretto su conto corrente dal portale “Fatture e Corrispettivi”;

  • tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Codici tributo:

  • 2521 → 1° trimestre

  • 2522 → 2° trimestre

  • 2523 → 3° trimestre

  • 2524 → 4° trimestre

Ravvedimento:

  • 2525 → sanzioni

  • 2526 → interessi

⚠️ Attenzione: errori o ritardi nel versamento dell’imposta di bollo comportano sanzioni automatiche.

📩 Per verifiche, controlli o gestione completa dell’adempimento, contatta lo studio.
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