Modifiche introdotte dalla legge:
1. Base imponibile per il reddito da lavoro dipendente:
- Per i veicoli concessi in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025, il valore tassabile viene calcolato considerando il 50% del costo chilometrico convenzionale (desunto dalle tabelle ACI) per una percorrenza standard di 15.000 km.
- Da questa base imponibile viene sottratto l’eventuale importo che il dipendente versa al datore di lavoro per l’uso del veicolo.
2. Riduzioni per veicoli meno inquinanti
- La percentuale del 50% è ridotta al:
- 10% per veicoli completamente elettrici.
- 20% per veicoli ibridi plug-in.
Esempio pratico
Supponiamo che:
- Il dipendente riceva un’auto aziendale non elettrica il 1° febbraio 2025.
- Il costo chilometrico (secondo le tabelle ACI) è di €0,50 per km.
- La percorrenza convenzionale è 15.000 km.
- Il dipendente non versa alcun contributo per l’uso personale del veicolo.
Calcolo del reddito tassabile:
- Costo convenzionale totale:
- 15.000km×0,50€/km=7.500€
- Base imponibile (50%):
- 7.500€×50%=3.750€
- Reddito tassabile:
- Il dipendente sarà tassato su 3.750 €
Se l’auto fosse elettrica:
- Costo convenzionale totale:
- 15.000km×0,50€/km=7.500€
- Base imponibile (10%):
- 7.500€×10%=750€
- Reddito tassabile:
- Il dipendente sarà tassato su 750 €
Se l’auto fosse ibrida plug-in:
- Costo convenzionale totale:
- 15.000km×0,50€/km=7.500€
- Base imponibile (20%):
- 7.500€×20%=1.500€
- Reddito tassabile:
- Il dipendente sarà tassato su 1.500 €





