Il visto di conformità non è una formalità.
E chi lo appone senza effettuare i controlli rischia molto più di una sanzione disciplinare.
Con la sentenza n. 7647/2026, la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di un commercialista che aveva apposto il visto su dichiarazioni IVA senza svolgere le verifiche necessarie, consentendo così la creazione di crediti d’imposta falsi o inesistenti.
Il caso: visto senza controlli e crediti IVA fittizi
Il professionista aveva certificato dichiarazioni IVA che esponevano crediti poi utilizzati per effettuare indebite compensazioni tramite modelli F24, trasmessi da un collega.
Risultato:
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utilizzo di crediti inesistenti
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mancato versamento delle imposte
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danno erariale rilevante
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’ampia inchiesta per reati tributari, coinvolgendo più soggetti.
Nei confronti del commercialista è stato disposto il sequestro per equivalente dei beni, in misura pari al profitto illecito generato.
La posizione della Cassazione: responsabilità piena
La Suprema Corte ha respinto il ricorso.
Richiamando l’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale:
Nei reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, se non è possibile sequestrare direttamente il profitto (il risparmio d’imposta incamerato dall’ente), è legittimo disporre il sequestro per equivalente nei confronti degli autori della condotta, entro i limiti del profitto complessivo generato dal reato.
Tradotto:
il professionista concorrente nel reato può essere colpito patrimonialmente fino all’intero profitto generato dall’illecito, non solo per il compenso percepito.
La confisca per equivalente ha natura punitiva, non meramente risarcitoria.
E la proporzionalità?
Neppure la contestazione sulla sproporzione tra compenso e valore dei beni sequestrati è stata accolta.
La Corte ha chiarito che:
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il parametro è il profitto del reato
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eventuali questioni sull’eccesso rispetto al profitto accertato possono essere sollevate in sede esecutiva
Ma la legittimità della misura cautelare non viene meno.
Cosa significa per i professionisti
Questa sentenza manda un messaggio chiaro:
Il visto di conformità non è una firma di cortesia.
È un’attestazione tecnica che implica controlli sostanziali.
Se il visto consente la creazione e l’utilizzo di crediti inesistenti:
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il professionista può rispondere di concorso nel reato di indebita compensazione
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può subire il sequestro dei beni personali
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può essere colpito per equivalente fino all’intero profitto generato
Anche se il compenso percepito è modesto rispetto all’imposta evasa.
Una riflessione finale
Nel sistema attuale, il professionista non è più visto come semplice intermediario, ma come presidio di legalità.
Il confine tra responsabilità tecnica e responsabilità penale è sempre più sottile quando manca un controllo reale.
Per chi opera nel settore fiscale il messaggio è netto:
il visto di conformità è un atto ad alta responsabilità.
E la firma, oggi, pesa più che mai.





