Introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternative, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precdenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella ache sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.
TASSAZIONE SOSTITUTIVA PER LE MANCE DI ALBERGHI E RISTORANTI
Ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta, sì, di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a un imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva. Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50 mila euro di redditi da lavoro dipendente.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Ridotta dal 10% al 5%, per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l’anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro.





