copia di progetto senza titolo (18)

Saldo di cassa in rosso, segno di ricavi occulti

La presenza di uscite superiori agli introiti registrati fa presumere l’esistenza di componenti positivi non contabilizzati pari almeno al disavanzo, oltre a costituire un’anomalia contabile

La fattispecie oggetto di lite

La controversia in commento origina dalla notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di accertamento ad una società a responsabilità limitata, per l’anno d’imposta 2006, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi in via induttiva a seguito della constatazione di conti di cassa in negativo. Venivano quindi rilevati numerosi apporti di cassa che il legale rappresentante della società effettuava sotto forma di finanziamenti infruttiferi.

La decisione della Corte di Cassazione

La decisione in commento torna sul tema della valenza dei conti di cassa in “rosso” ai fini dell’accertamento tributario induttivo. In particolare, i giudici di Cassazione evidenziano che “in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo”; inoltre, per gli stessi giudici «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili».

Torna in alto