La manovra finanziaria riapre i termini al 30 giugno 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
L’agevolazione ormai nota è quella proposta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata che consente:
di sostituire al costo storico di determinati beni: partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola, il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” nella misura del 16%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.
L’ambito operativo soggettivo ed oggettivo, come l’aliquota rimane invariata rispetto al passato..
Come già evidenziato, la proroga dei termini di rivalutazione favorisce le operazioni di riorganizzazione aziendale delle PMI, e quelle legate al passaggio generazionale delle imprese tipico del modello imprenditoriale italiano family business.
- Rivalutazioni terreni e partecipazioni: soggetti ammissibili
Possono beneficiare della rivalutazione:
- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
2 La rivalutazione delle partecipazioni
Il regime consente a detti soggetti di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d\’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. c) – c-bis) del TUIR .
Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere: partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non;
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l;
- o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Per avvalersi della rivalutazione per il 2024, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data dell\’1.1.2024. Per perfezionare il regime agevolato in argomento, occorrerà entro il 30 giugno 2024 che:
un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
3 Rivalutazioni terreni e partecipazioni: calcolo imposta sostitutiva e versamento rateale
Nulla cambia il calcolo dell’imposta sostitutiva, che in continuità con il DL Energia, deve essere calcolata:
sull’intero valore della perizia, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell\’Agenzia delle Entrate. Produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell\’intera imposta sostitutiva ovvero, pentro il 30 giugno 2024 ed in caso di pagamento rateale, in tre rate annuali di pari importo (con maggiorazione a partire dalla seconda rata degli interessi pari al 3% annuo) a partire dalla medesima data.





