Rimborso chilometrico: quando è deducibile e quando fa reddito

Il tema dei rimborsi spese per i professionisti è sempre delicato, soprattutto quando si parla di rimborso chilometrico. La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 270/2025) chiarisce definitivamente un punto importante:
👉 solo il rimborso analitico può essere escluso dal reddito professionale.

Se invece il rimborso è forfettario, anche se indicato separatamente in fattura, fa reddito e potrà quindi essere dedotto secondo le regole fiscali ordinarie.

Rimborso analitico o forfettario: la differenza che cambia tutto

Per capire la distinzione, bisogna partire dall’articolo 54 del TUIR, che definisce il reddito del professionista come la differenza tra tutti i compensi percepiti e le spese sostenute.
Ci sono però alcune eccezioni: le spese anticipate per conto del cliente (es. biglietti, pedaggi, taxi, alberghi) non concorrono a formare reddito, ma solo se vengono addebitate in modo analitico, cioè voce per voce, con importi effettivi e documentabili.

Ecco i tre requisiti chiave perché una spesa sia esclusa dal reddito:

  • Deve essere effettivamente sostenuta per lo svolgimento dell’incarico.
  • Deve essere indicata separatamente in fattura rispetto al compenso.
  • Deve essere documentata con ricevute o fatture che ne provino la natura e la connessione con l’attività.

Solo in questo caso si tratta di un rimborso vero e proprio, e non di un compenso aggiuntivo.

Il caso del rimborso chilometrico

Molti professionisti preferiscono applicare una tariffa chilometrica forfettaria (ad esempio, 0,50 euro al km), calcolata in base ai chilometri percorsi.

Tuttavia, questo criterio non è considerato analitico, perché non si basa su spese documentate ma su una stima convenzionale.

Di conseguenza:

  • il rimborso entra nel reddito professionale;
  • si applicano imposte e contributi come per i compensi;
  • ma diventa deducibile come qualsiasi altra spesa professionale (nei limiti previsti per i costi auto, carburante, pedaggi, ecc.).

In pratica: due esempi

1. Rimborso analitico (fuori dal reddito)

Un professionista fattura:

  • compenso: €1.000
  • spese documentate: treno €80 + taxi €20

➡️ Reddito tassabile: €1.000
(le spese non fanno reddito e non sono deducibili)

2. Rimborso chilometrico forfettario (fa reddito)

Un professionista fattura:

  • compenso: €1.000
  • rimborso km forfettario: €100

➡️ Reddito tassabile: €1.100
(le spese confluiscono nel reddito ma possono essere dedotte secondo i limiti fiscali)

In sintesi

Se alleghi ricevute, scontrini o fatture → il rimborso è analitico e fuori dal reddito.

Se usi una tariffa chilometrica convenzionale → il rimborso è forfettario, fa reddito, ma è deducibile.

Conclusione

Il messaggio dell’Agenzia delle Entrate è chiaro: per evitare contestazioni e gestire correttamente i rimborsi, è importante scegliere consapevolmente il metodo.

Il rimborso analitico è più preciso ma richiede documentazione; quello forfettario è più semplice, ma comporta la tassazione del relativo importo.

In ogni caso, è sempre utile confrontarsi con il proprio commercialista per capire quale soluzione conviene di più in base al tipo di attività e alla frequenza degli spostamenti.

 

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