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Rimborsi spese per trasferte estere: non fanno reddito anche senza tracciabilità

I rimborsi spese sostenute dai dipendenti per missioni o trasferte all’estero in Paesi dove non è possibile effettuare pagamenti tracciati non concorrono a formare reddito.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 188/2025, come ricordato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con una nota del 21 luglio 2025.

Cosa prevede la norma

L’articolo 51, comma 5 del TUIR, modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, L. 207/2024), stabiliva che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto:

  • non concorrono a formare reddito,
  • a condizione che i pagamenti siano tracciabili (bonifico, strumenti elettronici, sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997).
  • Novità 2025: niente obbligo di tracciabilità per l’estero

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 84/2025, art. 1, comma 1, lett. B), è stato chiarito che:

“Ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti per missioni e/o trasferte fuori dal territorio dello Stato, non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.”

Di fatto, i rimborsi spese estere sono esenti da tassazione anche se pagati in contanti, purché naturalmente siano documentati e connessi alla trasferta lavorativa.

Implicazioni per imprese e dipendenti

I dipendenti in trasferta all’estero non subiranno alcuna tassazione sui rimborsi non tracciati.

Le aziende devono comunque garantire una documentazione chiara delle spese sostenute.

In Italia resta obbligatoria la tracciabilità per beneficiare della non imponibilità.

 

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