È stato pubblicato il 12 ottobre 2022 nel sito del ministero del lavoro, il decreto 327/2022, di concerto con il ministero dell\’economia e delle finanze, che conferma nella misura dell\’11,50%, anche per l \’anno 2022, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
Di seguito un riepilogo della disciplina e i dettagli della circolare 123 del 28 ottobre 2022.
Riduzione contributiva edilizia: cos\’è
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
- Nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305
- Nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305
- Nonché caratterizzati dai codici ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
- Le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
- Altri lavori simili.
Contraddistinti dai codici ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura appunto del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e s i applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
- Per i lavoratori a tempo parziali e per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo. In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d\’orario.
- Non è più applicabile invece ai premi assicurativi inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
- Regolarità contributiva attestata dal durc.
- Rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell\’agevolazione.
Il beneficio potrà essere fruito in uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.





