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Riammissione alla Definizione Agevolata dei Debiti con l’Agente della Riscossione (Rottamazione-Quater)

La Legge di Bilancio 2025 introduce la possibilità di riammettere i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater (definizione agevolata delle cartelle esattoriali) ma che, entro il 31 dicembre 2024, sono decaduti per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste.

Questa misura consente di recuperare l’agevolazione per i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, evitando così il ritorno agli importi originali comprensivi di sanzioni e interessi di mora.

Chi può essere riammesso?

Sono ammessi alla nuova opportunità i debitori decaduti dalla Rottamazione-quater per omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste.

Attenzione: La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi nella dichiarazione originaria della Rottamazione-quater.

Come richiedere la riammissione?

Per essere riammessi alla definizione agevolata, è necessario:

  • Presentare domanda online entro il 30 aprile 2025, utilizzando il portale dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione).
  • Indicare nel modulo il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento (fino a un massimo di 10 rate).

Quali sono le modalità di pagamento?

Le somme dovute saranno soggette a interessi del 2% annuo (a partire dal 1° novembre 2023) e potranno essere versate:

  • In un’unica soluzione: entro il 31 luglio 2025.
  • A rate (fino a 10 rate di pari importo), con le seguenti scadenze.
    • Prima e seconda rata: 31 luglio e 30 novembre 2025.
    • Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027.

L’Agente della Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’importo esatto da pagare e le relative rate.

Cosa succede alle vecchie rateizzazioni?

Tutte le dilazioni di pagamento precedentemente sospese a seguito della richiesta di riammissione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Esempio pratico

Caso 1 – Contribuente decaduto che si riammette

  • Marco aveva aderito alla Rottamazione-quater, ma ha saltato il pagamento di una rata nel 2024.
  • A dicembre 2024 risulta decaduto dalla definizione agevolata e il suo debito torna all’importo originario, con sanzioni e interessi.
  • Con la riammissione, Marco presenta domanda entro il 30 aprile 2025 e sceglie di pagare in 10 rate.
  • Riceve la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2025 e inizia i pagamenti dal 31 luglio 2025.

Caso 2 – Contribuente che paga in un’unica soluzione

  • Lucia è decaduta dalla Rottamazione-quater per un pagamento insufficiente.
  • Decide di usufruire della riammissione e paga tutto entro il 31 luglio 2025 per evitare ulteriori rate.

Conclusione

Se hai aderito alla Rottamazione-quater ma sei decaduto per mancato o tardivo pagamento, questa è un’occasione per recuperare i benefici ed evitare di pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Importante:

  • Presenta domanda entro il 30 aprile 2025.
  • Scegli il numero di rate (fino a 10).
  • Rispetta il nuovo piano di pagamento per evitare di perdere nuovamente l’agevolazione.
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