In sostanza sono sanabili quelle violazioni “per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione” (qui avevamo parlato della rottamazione di tasse e multe).
Nella circolare del 30 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha elencato i casi che possono essere oggetto di sanatoria con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le irregolarità.
- L’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- L’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- L’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- L’omessa restituzione dei questionari inviati dall’agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, cioè la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non corrispondenti al vero;
- L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività.
- L’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- La detrazione dell’iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- La violazione degli obblighi legati alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- L’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- L’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza.





