Il Consiglio europeo in data 13.12.2021, con la decisione n. 2021/2251, ha prorogato al 31.12.2024 l’utilizzo della fatturazione elettronica e ne ha esteso l’obbligo anche alle piccole imprese e in particolare i contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014).
Tale novità è stata recepita internamente attraverso l’art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 36/2022, che ha eliminato il riferimento contenuto nell’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 riguardante l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e i forfetari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014). Eliminando l’esonero, anche i contribuenti minori devono adottare la fatturazione elettronica, con un discrimine in termini temporali a seconda dei ricavi/compensi:
- se nel 2021 il contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi (criterio di cassa), ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, a partire dal 1.07.2022 deve emettere fatture elettroniche;
- se nel 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro, dovrà emettere fatture elettroniche soltanto a partire dal 1.01.2024.
Era incerta l\’applicazione nell’anno 2023, che di fatto rappresentava un buco normativo, per cui secondo alcuni avrebbero dovuto avvalersi della fatturazione elettronica i contribuenti che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro nell’anno 2022; secondo altri, invece, se nel 2021 non si sono conseguiti più di 25.000 euro, si passa direttamente al 2024 con la fatturazione elettronica, come si ricaverebbe dal tenore letterale della norma.
L’Agenzia, con la Faq 22.12.2022, n. 150, avvalora questa seconda tesi, ossia la tesi letterale. Se un contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000, dovrà emettere fatture elettroniche soltanto a partire dal 1.01.2024, anche se nel 2022 ha conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro.




