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Mutui prima casa e crediti d’imposta: i provvedimenti inseriti in sede di conversione del D.L. 30.12.2023, n. 215, dopo l\’approvazione della Camera

Agevolazione mutui prima casa under 36 – È stato esteso il termine per avvalersi dell\’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l\’acquisto della casa d\’abitazione da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con un valore dell\’ISEE non superiore a 40.000 euro (ex art. 64, cc. 6, 7 e 8 D.L. 73/2021). 

Com’è noto, la misura in esame riconosce ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell\’anno in cui l\’atto è rogitato e che hanno un valore dell\’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, l\’esenzione dall\’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell\’usufrutto, dell\’uso e dell\’abitazione relativi alle stesse. 

Inoltre, per tali atti, relativi a cessioni soggette a Iva, agli acquirenti under 36 è attribuito un credito d\’imposta d\’ammontare pari all\’Iva corrisposta in relazione all\’acquisto. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data d\’acquisizione del credito stesso, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell\’acquisto. In alternativa, è concesso l\’utilizzo in compensazione. 

Relativamente ai finanziamenti erogati per l\’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d\’immobili a uso abitativo con titolo di “prima casa” e acquistati da soggetti in possesso dei requisiti in precedenza esposti sono, inoltre, esenti dall\’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Nel quadro normativo sopra riepilogato il decreto Milleproroghe è intervenuto estendendo l\’ambito temporale di fruizione dell\’esenzione delle imposte per l\’acquisto della prima casa, in particolare prevedendo la possibilità di fruire delle citate esenzioni a condizione che: 

  • entro il 31.12.2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare d\’acquisto della casa di abitazione; 
  • la stipula del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, venga formalizzata entro il 31.12.2024. 

Garanzia mutui prima casa – La legge di conversione del decreto Milleproroghe completa la proroga delle agevolazioni già in parte disposta dalla legge di Bilancio 2024 in tema di mutui prima casa (ex art. 64, c. 3 D.L. 73/2021). Tale disposto normativo prevede la concessione della garanzia nella misura massima dell\’80% rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa per le “categorie prioritarie” sui mutui d\’importo superiore all\’80% del prezzo dell\’immobile, compreso di oneri accessori. 

L’art. 1, cc. 7-13 L. 213/2023 ha esteso la garanzia massima dell\’80% fino alla data del 31.12.2024, includendo tra le categorie prioritarie, le “famiglie numerose” che rispettano determinate condizioni anagrafiche e reddituali. 

A tal fine, è opportuno ricordare che le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore a 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Per l\’anno 2024, sono inserite tra le categorie prioritarie i nuclei familiari che includono: 

  • 3 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui; 
  • 4 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui; 
  • 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui. 

La possibilità di elevare la garanzia fino all\’80% in favore delle categorie prioritarie opera, inoltre, anche quando il tasso effettivo globale (TEG) risulti superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni (calcolata nel mese precedente al mese di erogazione) e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. 

La legge di conversione del decreto Milleproroghe interviene sul terzo periodo del suddetto c. 3, stabilendo che la garanzia fino all\’80% potrà essere applicata fino al 31.12.2024, anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) dovesse risultare superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM). 

Credito d\’imposta per le somme in eccesso – Per i contribuenti che hanno stipulato atti definitivi nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe è riconosciuto un credito d\’imposta d\’importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla nuova misura che estende l\’esenzione fino al 31.12.2024. 

Il credito d\’imposta sarà utilizzabile nell\’anno 2025: 

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data d\’acquisizione del credito stesso; 
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell\’acquisto; 
  • in compensazione. 

Proroga aiuti di Stato e de minimis – È stato prorogato di 1 anno il termine previsto per la notifica degli atti di recupero dei crediti d’imposta (ex art. 1, c. 421 e ss. L. 311/2004 e art. 1, c. 31 e ss. L. 234/2021) tra cui le agevolazioni e i contributi a fondo perduto connessi al Covid-19, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024 per permettere il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis “automatici” o semiautomatici per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

La proroga non riguarda tutti gli aiuti di Stato e de minimis ricevuti dalle imprese, ma solo quelli per i quali l’Agenzia delle Entrate non ha provveduto alla registrazione ai sensi dell’art. 10, c. 6 D.M. 115/2017. 

 

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