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L’ispettorato del lavoro prima di arrivare ti avvisa. Senza preavviso sull\’antinfortunistica

Secondo l\’Ispettorato del lavoro l\’obbligo previsto dal nuovo Dlgs 103/2024 di indicare preventivamente alle aziende i documenti necessari per il controllo ispettivo non si applica alle ispezioni sulla sicurezza sul lavoro.

L\’affermazione è contenuta nella nota 31 luglio 2024, n. 1357 con la quale l\’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito al proprio personale chiarimenti sull\’applicazione del Dlgs 103/2024 che ha ridefinito i principi con cui le Amministrazioni pubbliche devono svolgere i controlli e le ispezioni nelle aziende. Questo affermando che \”Non appare invece sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell\’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, \”l\’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva\”\”.

Il Dlgs 103/2024 stabilisce che almeno 10 giorni prima di procedere al controllo, l\’Amministrazione pubblica deve fornire all\’impresa l\’elenco dei documenti necessari alla visita ispettiva. Fanno eccezione di casi in cui ci siano esigenze di ricorrere a ispezioni e controlli \”imprevisti o senza preavviso\”. Secondo l\’Ente ispettivo l\’eccezione alla regola si applicherebbe \”pressoché ogni volta l\’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Va da sé, infatti, che l\’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l\’efficacia della tipologia di accertamenti di competenza\”.

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