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IVA ristrutturazioni: aliquota ridotta solo per le abitazioni

L\’aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni si applica solo alle abitazioni. Il requisito deve essere valutato alla data degli interventi ma l\’edificio non deve essere necessariamente occupato durante i lavori. I chiarimenti della sentenza della Corte di giustizia dell\’UE

L’aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni può essere applicata solo se l’edificio è utilizzato come abitazione.

Il chiarimento è stato fornito dalla sentenza di ieri, causa C- 433/22, della Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’agevolazione IVA può essere applicata solo per abitazioni private, ovvero edifici che hanno funzione di residenza per una o più persone e che non abbiano fini commerciali.

Gli immobili non devono tuttavia essere occupati durante l’esecuzione dei lavori, ma devono essere effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui gli interventi hanno luogo.

IVA ristrutturazioni: aliquota ridotta solo per le abitazioni

Uno dei punti su cui si sofferma la sentenza è il termine “abitazioni private”, che caratterizza gli edifici per i quali si può accedere all’aliquota IVA agevolata.

Con il termine “abitazione” ci si riferisce a un immobile, o a una parte dello stesso, destinato a essere abitato e scelto come residenza per una o più persone.

L’aggettivo privato, come chiarito nella sentenza:

“permette la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi.”

Sono di conseguenza esclusi dall’IVA agevolata gli edifici utilizzati a fini commerciali.

La tassazione ridotta si applica quindi solo per i lavori di ristrutturazione e di riparazione che abbiano come oggetto beni che sono effettivamente utilizzati come abitazione.

Il requisito deve essere valutato alla data di esecuzione dei lavori. Tuttavia è opportuno precisare che per considerare un immobile effettivamente abitato non è necessario che sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano.

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