L\’aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni si applica solo alle abitazioni. Il requisito deve essere valutato alla data degli interventi ma l\’edificio non deve essere necessariamente occupato durante i lavori. I chiarimenti della sentenza della Corte di giustizia dell\’UE
L’aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni può essere applicata solo se l’edificio è utilizzato come abitazione.
Il chiarimento è stato fornito dalla sentenza di ieri, causa C- 433/22, della Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’agevolazione IVA può essere applicata solo per abitazioni private, ovvero edifici che hanno funzione di residenza per una o più persone e che non abbiano fini commerciali.
Gli immobili non devono tuttavia essere occupati durante l’esecuzione dei lavori, ma devono essere effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui gli interventi hanno luogo.
IVA ristrutturazioni: aliquota ridotta solo per le abitazioni
Uno dei punti su cui si sofferma la sentenza è il termine “abitazioni private”, che caratterizza gli edifici per i quali si può accedere all’aliquota IVA agevolata.
Con il termine “abitazione” ci si riferisce a un immobile, o a una parte dello stesso, destinato a essere abitato e scelto come residenza per una o più persone.
L’aggettivo privato, come chiarito nella sentenza:
“permette la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi.”
Sono di conseguenza esclusi dall’IVA agevolata gli edifici utilizzati a fini commerciali.
La tassazione ridotta si applica quindi solo per i lavori di ristrutturazione e di riparazione che abbiano come oggetto beni che sono effettivamente utilizzati come abitazione.
Il requisito deve essere valutato alla data di esecuzione dei lavori. Tuttavia è opportuno precisare che per considerare un immobile effettivamente abitato non è necessario che sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano.





