La situazione alla luce dei correttivi al D.L. 11/2023, in fase di conversione in legge.
Si riassume la cessione del credito da bonus edilizi per i lavori avviati nel 2022 e nel 2023, alla luce dei correttivi al c.d. decreto Cessioni (D.L. 11/2023) in fase di voto alla Camera.
Lavori 2022 – La comunicazione ritardata di opzione per la cessione o sconto sarà consentita entro il 30.11.2023, versando la sanzione di 250 euro, anche ai beneficiari dei bonus 2022 che non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione entro il 31.03.2023;
Cessione solo a banche, intermediari finanziari, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione;
Resta la possibilità dell’utilizzo diretto in dichiarazione: per il solo superbonus, le spese 2022 agevolate al 110% potranno essere portate in detrazione in 10 anni, anziché nei 4 anni previsti di regola, a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2024.
Lavori 2023 – Per i crediti d’imposta derivanti da spese pagate nel 2023, la possibilità di cessione varia a seconda del momento di avvio dei lavori e del tipo di agevolazione. Il D.L. 11/2023 ha previsto lo spartiacque seguente:
- I lavori avviati entro il 16.02.2023 generano bonus cedibili;
- I lavori avviati dal 17.02.2023 sono esclusi dalla cessione del credito e sconto in fattura (sia il superbonus, sia le altre agevolazioni ordinarie cedibili).
Gli emendamenti al d.l. 11/2023 introducono i seguenti correttivi:
- Interventi in edilizia libera agevolati da bonus ordinari diversi dal superbonus e alla data del 16.02.2023 non ancora iniziati: per salvare la cessione o lo sconto in fattura, è sufficiente avere eseguito un primo pagamento entro il 16.02.2023 oppure, se non è ancora stato effettuato alcun pagamento, autocertificare di avere stipulato un accordo vincolante tra committente e fornitore;
- Per chi si è trovato al 16.02.2023 con un contratto preliminare per una casa ristrutturata da un’impresa (o per un sismabonus acquisti) non ancora registrato, il riferimento non è più alla data di registrazione del preliminare, ma alla data in cui l’impresa che ha eseguito i lavori ha chiesto il titolo abilitativo. Lo stesso principio è esteso all’acquisto del box auto pertinenziale;
- Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è escluso dal blocco delle cessioni;
- Nelle zone sismiche 1, 2 e 3 resta cedibile il superbonus relativo a interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione urbana approvati dalle amministrazioni comunali alla data del 17.02.2023;
- Resta possibile lo sconto in fattura e cessione dei bonus che derivano da interventi eseguiti da case popolari, cooperative edilizie a proprietà indivisa e soggetti del Terzo settore ammessi al superbonus purché già costituiti al 17.02.2023;
Restano sempre cedibili anche i bonus per lavori eseguiti su immobili danneggiati dai terremoti e ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 con dichiarazione dello stato d’emergenza. Ciò vale anche per le opere su immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche di settembre 2022.





