Con ordinanza n. 25840/2024, pubblicata lo scorso 27 settembre, la Cassazione – sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda della Regione Campania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 553/2023, di conferma della decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato la stessa azienda, in accoglimento della domanda avanzata da un dipendente, a corrispondere al medesimo dipendente, relativamente al periodi di assenza per ferie, anche alcune indennità correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché i buoni pasto per gli stessi periodi.
“Ciò che si è inteso assicurare – si legge nella sentenza in rassegna – è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo che, come noto, ha efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, la retribuzione spettante al dipendente nel periodi di godimento delle ferie annuali “comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni ed è correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore”.
In conclusione, ricorso respinto, con condanna dell’azienda datrice di lavoro al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.





