Una sentenza attesa e finalmente rassicurante per gli studi professionali e le società che rimborsano i costi chilometrici a professionisti e amministratori che utilizzano l’auto privata per motivi di lavoro.
???? La Corte di Cassazione ha confermato la piena deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici riconosciuti dallo studio professionale (o dalla società) all’associato o all’amministratore, a fronte dell’utilizzo della propria autovettura per trasferte inerenti l’attività professionale.
???? Cosa cambia concretamente?
In passato, l’Agenzia delle Entrate contestava frequentemente la deduzione piena di questi costi, limitandone la deducibilità al 20% (o 80% solo per gli agenti di commercio), applicando l’art. 164 del TUIR.
Ora, grazie all’ordinanza n. 4226/2025, seguita dalla n. 18364/2025, la Cassazione chiarisce che tali limitazioni valgono solo per i veicoli intestati allo studio o alla società, non per quelli personali degli associati o amministratori.
✅ Quindi, se l’associato (spesso senza partita IVA) o l’amministratore effettua trasferte per conto dello studio usando la propria auto e riceve un rimborso sulla base delle tariffe ACI, questo importo è:
- Interamente deducibile per lo studio/società
- Non imponibile per chi lo riceve
???? Condizione essenziale: che le trasferte siano inerenziabili e documentate.
???? Il consiglio operativo?
Prevedi sempre un’autorizzazione scritta all’utilizzo dell’auto personale e compila una scheda analitica con data, destinazione, motivazione e chilometri percorsi. È una tutela fondamentale, anche in caso di futuri controlli.
???? Questo chiarimento giurisprudenziale rappresenta una svolta positiva per la gestione dei costi nei rapporti professionali interni, evitando inutili contestazioni e offrendo certezza alle aziende e agli studi associati.
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???? Malara & Associati – Fiscalità, Consulenza, Strategia





