Una sentenza attesa e finalmente rassicurante per gli studi professionali e le società che rimborsano i costi chilometrici a professionisti e amministratori che utilizzano l’auto privata per motivi di lavoro.
👉 La Corte di Cassazione ha confermato la piena deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici riconosciuti dallo studio professionale (o dalla società) all’associato o all’amministratore, a fronte dell’utilizzo della propria autovettura per trasferte inerenti l’attività professionale.
📌 Cosa cambia concretamente?
In passato, l’Agenzia delle Entrate contestava frequentemente la deduzione piena di questi costi, limitandone la deducibilità al 20% (o 80% solo per gli agenti di commercio), applicando l’art. 164 del TUIR.
Ora, grazie all’ordinanza n. 4226/2025, seguita dalla n. 18364/2025, la Cassazione chiarisce che tali limitazioni valgono solo per i veicoli intestati allo studio o alla società, non per quelli personali degli associati o amministratori.
✅ Quindi, se l’associato (spesso senza partita IVA) o l’amministratore effettua trasferte per conto dello studio usando la propria auto e riceve un rimborso sulla base delle tariffe ACI, questo importo è:
- Interamente deducibile per lo studio/società
- Non imponibile per chi lo riceve
📎 Condizione essenziale: che le trasferte siano inerenziabili e documentate.
📝 Il consiglio operativo?
Prevedi sempre un’autorizzazione scritta all’utilizzo dell’auto personale e compila una scheda analitica con data, destinazione, motivazione e chilometri percorsi. È una tutela fondamentale, anche in caso di futuri controlli.
💼 Questo chiarimento giurisprudenziale rappresenta una svolta positiva per la gestione dei costi nei rapporti professionali interni, evitando inutili contestazioni e offrendo certezza alle aziende e agli studi associati.
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📌 Malara & Associati – Fiscalità, Consulenza, Strategia





