Detrazioni edilizie 2024: Superbonus e Bonus Mobili cambiano, invariati Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Verde, sintesi delle regole.
Dal 2024 cambiano Superbonus e Bonus Mobili ma restano invariate le altre detrazioni edilizie attualmente in vigore. Non essendoci nella nuova Manovra economica novità in questo senso, le variazioni che intervengono sono determinate dall’applicazione di disposizioni di legge già in vigore.
Il prossimo anno, per il Superbonus scende l’aliquota di detrazione al 70%, per il Bonus Arredi e grandi elettrodomestici il tetto di spesa agevolata a 5mila euro. Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus Barriere Architettoniche, Bonus Verde e Sismabonus mantengono gli attuali requisiti e regole.
Il Superbonus nel 2024
La novità più rilevante riguarda il Superbonus, che scende al 70%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022. La nuova aliquota si applica a tutti i lavori che vengono pagati nel 2024, anche se relativi a interventi iniziati precedentemente.
In tutti i casi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 sono agevolate con la nuova aliquota. Fino al 31 dicembre 2023, invece, si possono effettuare sia lavori ammessi al Superbonus ancora ammessi all’aliquota del 110%, sia interventi che agevolati al 90%. Nel dettaglio:
- utilizzano il Superbonus 110% gli interventi che sono stati deliberati dall’assemblea condominiale prima del 18 novembre 2022, con Cilas presentata entro la fine del 2022, oppure deliberati fra il 19 e il 24 novembre 2022, con Cilas presentata entro il 25 novembre 22;
- oppure, i lavori sulle villette che entro il 30 settembre 2022 avevano completato almeno il 30% dei lavori. Per i lavori avviati invece nel 2023, il Superbonus è al 90%.
Importi agevolati
Restano immutate le regole sulla spesa massima agevolabile, che cambia a seconda della tipologia di lavori.
Per il cappotto termico è pari a:
- 50mila euro per singola unità immobiliare,
- 40mila euro moltiplicato per il numero degli appartamenti negli edifici fino a otto unità immobiliari,
- 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per i condomini.
Per gli impianti di climatizzazione:
- spessa massima di 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nel mini condominio,
- di 10mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per i condomini,
Per gli interventi trainati, la spesa massima è quella prevista dall’Ecobonus.
La detrazione si divide in quattro quote annuali di pari importo. Non sono più possibili le cessioni del credito e gli sconti in fattura a meno che gli interventi non fossero già stati deliberati al 17 febbraio 2023.
Bonus Mobili con tetto di spesa ridotta
La seconda novità riguarda il Bonus Mobili: l’aliquota resta al 50% ma il tetto di spesa massima agevolabile – che attualmente è pari a 8mila euro – dal 2024 scende a 5mila euro.
Restano in vigore le altre regole per il bonus, che si può utilizzare solo con riferimento a immobili oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata, con ripartizione tra i diversi beneficiari (che hanno sostenuto la spesa e vantano un diritto reale sull’immobile, con lavori avviati prima dell’acquisto del mobilio rientrante nella detrazione).
Le altre detrazioni edilizie 2024
Le altre agevolazioni edilizie attualmente in vigore restano immutate. Quindi, nel 2024 si potranno utilizzare:
Bonus Ristrutturazioni al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro con detrazione in dieci quote annuali di pari importo.
Ecobonus al 50 o 65%, in dieci rate annuali di pari importo, con importo massimo di detrazione a seconda della tipologia dei lavori:
- 100mila euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti
- 60mila euro per interventi su involucro di edifici esistenti
- 60mila euro per i pannelli solari per la produzione di acqua calda
- 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione
- Bonus Verde al 36% su un tetto di spesa di 5mila euro con ripartizione in dieci quote annuali,
- Sismabonus,
- al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro,
- al 70% per le singole unità immobiliari,
- al 75% per le parti comuni dei condomini se si passa a una classe di rischio inferiore,
- all’80 e 85%, rispettivamente per singoli appartamenti o lavori condominiali, con passaggio di due classi di rischio inferiori.




