L\’accordo con il fornitore in relazione alle fatture di acconto e saldo.
La circolare 27.05.2022, n. 19/E dell\’Agenzia delle Entrate (pag. 10, nota 18), riferendosi al bonus ristrutturazione con detrazione al 50% (applicabile per analogia anche al superbonus) ha precisato che se lo sconto in fattura è stato concordato con il fornitore, l’opzione trova applicazione per tutte le fatture emesse tra le parti.
L’opzione per lo sconto in fattura sull’intero importo dell\’intervento contrattualmente pattuito è consentita anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto, a patto che lo sconto in fattura complessivo venga indicato nella fattura di saldo e che il committente non abbia detratto il pagamento effettuato della fattura di acconto (risposte ad interpello 3.03.2023 n. 238 e 8.03.2023, n. 247).
Nonostante sia stato commesso l’errore nella fattura di acconto, pare che siano presenti gli altri presupposti per lo sconto in fattura:
- Opzione dello sconto in fattura concordata contrattualmente;
- Il contratto prevede le modalità di fatturazione e le somme effettivamente pagate;
- Le fatture di acconto e di saldo richiamano i dati di riferimento dell’immobile oggetto dell\’intervento e il progetto indicato nel contratto;
- Il bonus fiscale praticato corrisponde alla detrazione per l\’intervento effettuato;
- Nella fattura di saldo sono indicati gli importi del corrispettivo complessivo su cui è stato calcolato lo sconto in fattura e del pagamento della fattura di acconto;
il committente non ha fruito della detrazione del bonus edilizio della ristrutturazione (50% dell’importo indicato nella fattura di acconto) nel modello Redditi o nel modello 730 e non l’ha ceduto a terzi.





