Chi non paga i contributi dovuti sarà punito con multe del valore da una volta e mezza a quattro volte l’importo non versato.
La novità è stata introdotta dal decreto lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.
Chi non verserà i contributi dovuti non riceverà più una multa dai 10.000 ai 50.000 euro, bensì una sanzione che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Per le violazioni che si riferiscono a periodi dal 1° gennaio 2023, la trasgressione può essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’inadempienza.
Omesso versamento dei contributi: con il DL lavoro cambiano le sanzioni
Chi trattiene i contributi senza versarli alla relativa cassa previdenziale commette un reato e viene punito con multe salate e, nei casi più gravi, con la reclusione.
L’intervento previsto dal decreto lavoro va a modificare proprio questa formulazione, con l’obiettivo di mitigare la sanzione amministrativa da applicare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo non superiore a 10.000 euro annui, trascorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Omesso versamento dei contributi: sanzioni da 1 volta e mezza a quattro volte l’importo dovuto
Come si legge all’articolo 23 del decreto lavoro, se l’importo omesso non supera i 10.000 euro annui, la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro si sostituisce con quella da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
“La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (articolo 2, comma 2, c.p.).”
In questo modo, si legge nella relazione illustrativa del testo, con l’introduzione della norma che prevede un profilo sanzionatorio più mite, si potrà procedere direttamente ad infliggere la sanzione così rimodulata. Resta valido il procedimento di notifica delle diffide già operato dall’INPS.
Nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto in misura ridotta così come previsto dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 e prima dell’entrata in vigore del decreto lavoro, il rapporto si considera esaurito e non è possibile applicare la nuova disciplina sanzionatoria.
Inoltre, il decreto prevede che per le inadempienze che si riferiscono a periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione possano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del mancato adempimento.
Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per l’omissione del versamento di importi superiori ai 10.000 euro resta confermata la pena di reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro come previsto anche in precedenza.





