Le start-up innovative che operano nei settori dell\’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità potranno beneficiare di un bonus per la sostenibilità. Un emendamento alla conversione in legge del decreto Bollette prevede un credito d\’imposta fino a 200.000 euro
Si tratta di un credito d’imposta del 20 per cento, fino ad un massimo di 200.000 euro, per gli investimenti volti alla realizzazione di progetti in ottica di sostenibilità ambientale ed energetica.
Start-up innovative: in arrivo un bonus per la sostenibilità
Le start-up innovative potranno beneficare di un bonus per la sostenibilità, con contributi fino a 200.000 euro.
La novità arriva con un emendamento al testo di conversione in legge del decreto Bollette, n. 34/2023 – “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, approvato alla Camera.
Nello specifico si introduce l’articolo 14-bis, che prevede un incentivo destinato alle start-up innovative che si sono costituite a partire dal 1° gennaio del 2020 e che svolgono la propria attività nei seguenti settori:
- ambiente;
- energie rinnovabili;
- sanità.
A queste viene riconosciuto nel 2023 un contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti sostenuti in attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di realizzare soluzioni innovative per la creazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati che possano garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Il credito d’imposta è concesso a copertura del 20 per cento della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro.
Per la misura si stanziano in totale 2 milioni di euro per l’anno in corso.
Bonus sostenibilità start-up innovative: come utilizzare il credito d’imposta
Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione, come previsto dall’art. 17 del DL n. 241/1997, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del bonus.
Inoltre, va specificato anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando non si conclude l’utilizzo.
Il credito non contribuisce alla formazione di reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis, regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.





