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Società estinta: se l’accertamento è nullo per la società, è nullo anche per i soci

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23939 del 2025, ha stabilito un principio importante:

👉 Se un avviso di accertamento (cioè una richiesta di tasse non pagate) viene notificato a una società che non esiste più perché già cancellata dal Registro delle imprese, quell’atto è nullo.

👉 Di conseguenza, anche gli accertamenti emessi contro i soci (che normalmente pagano le tasse per trasparenza al posto della società) devono considerarsi invalidi.

Perché è importante?

Normalmente, nelle società di persone (Snc, Sas) i redditi vengono “trasferiti” ai soci e tassati a loro nome (art. 5 TUIR).

Ma se l’atto iniziale verso la società è nullo, cade anche quello verso i soci, perché si basa sullo stesso presupposto.

Non si può usare la cancellazione della società per spostare automaticamente il debito sui soci.

Il caso concreto:

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato accertamenti a una Sas già cancellata e ai suoi soci.

I giudici di primo e secondo grado avevano annullato solo l’atto alla società, lasciando validi quelli ai soci.

La Cassazione invece ha detto che se il primo atto è nullo, lo sono anche quelli ai soci, a meno che non ci siano vizi autonomi (errori o nullità specifiche solo sugli atti dei soci).

Conclusione:

L’ordinanza conferma che l’amministrazione non può far valere un accertamento nullo contro una società estinta e farlo ricadere sui soci tramite la trasparenza fiscale.

 

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