La Cassazione, con l’ordinanza n. 23939 del 2025, ha stabilito un principio importante:
👉 Se un avviso di accertamento (cioè una richiesta di tasse non pagate) viene notificato a una società che non esiste più perché già cancellata dal Registro delle imprese, quell’atto è nullo.
👉 Di conseguenza, anche gli accertamenti emessi contro i soci (che normalmente pagano le tasse per trasparenza al posto della società) devono considerarsi invalidi.
Perché è importante?
Normalmente, nelle società di persone (Snc, Sas) i redditi vengono “trasferiti” ai soci e tassati a loro nome (art. 5 TUIR).
Ma se l’atto iniziale verso la società è nullo, cade anche quello verso i soci, perché si basa sullo stesso presupposto.
Non si può usare la cancellazione della società per spostare automaticamente il debito sui soci.
Il caso concreto:
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato accertamenti a una Sas già cancellata e ai suoi soci.
I giudici di primo e secondo grado avevano annullato solo l’atto alla società, lasciando validi quelli ai soci.
La Cassazione invece ha detto che se il primo atto è nullo, lo sono anche quelli ai soci, a meno che non ci siano vizi autonomi (errori o nullità specifiche solo sugli atti dei soci).
Conclusione:
L’ordinanza conferma che l’amministrazione non può far valere un accertamento nullo contro una società estinta e farlo ricadere sui soci tramite la trasparenza fiscale.
📲 Per restare aggiornato su tutte le novità fiscali, segui i nostri canali social:
Facebook | Instagram | TikTok
📌 Malara & Associati – Fiscalità, Consulenza, Strategia





