Riforma sanzioni INPS e nuovo ravvedimento operoso per la regolarizzazione volontaria, maggiorazioni solo per inadempienti: ecco tutti gli importi.
Operativo il nuovo ravvedimento operoso per le omissioni contributive INPS per le denunce di competenza dal 1° settembre 2024: chi si mette in regola entro 120 giorni dalla scadenza originaria paga una sanzione ridotta, pari al tasso BCE (pari al 3,65% dal 18 settembre), senza più applicare la maggiorazione del 5,5%. Dunque, a partire dai contributi dovuti per l’UniEmens di settembre, che sarebbe in scadenza il 16 ottobre, si potrà pagare entro 4 mesi con una sanzione ridotta dell’1,825% (ossia al annuo su sei mesi).
La revisione del regime sanzionatorio per le omissioni e le evasioni contributive, cambia per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Si punta a favorire la conformità contributiva e ridurre le sanzioni per chi regolarizza spontaneamente la propria posizione.
Tabella importi per il nuovo ravvedimento operoso INPS
Ecco un riepilogo dettagliato in forma di punti elenco riguardante il regime sanzionatorio in vigore dal 1° settembre 2024, tratto dal file fornito:
- Omissione
- Pagamento entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento e tetto al 40%.
- Pagamento oltre 120 giorni dalla scadenza: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti, tetto al 40%.
- Evasione
- Sanzione civile con tasso annuo pari al 30%, tetto al 60%.
- Regolarizzazione spontanea entro 12 mesi
- Entro 30 giorni dalla denuncia: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento più 5,5 punti, tetto al 40%.
- Entro 90 giorni dalla denuncia: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento più 7,5 punti, tetto al 40%.
- Per entrambe le condizioni, il pagamento rateale è accettato a patto che la prima rata sia pagata e le successive siano versate in modo completo e puntuale.
- Situazione debitoria rilevata d’ufficio o tramite verifiche ispettive
- Omissione: entro 30 giorni dalla notifica, sanzione civile con tasso annuo di riferimento aumentato di 5,5 punti e tetto al 40%, ridotta al 50% in caso di rateizzazione.
- Evasione: entro 30 giorni dalla notifica, sanzione civile pari al 30% annuo con tetto al 60%, ridotta al 50% in caso di rateizzazione.
- Mancato o ritardato pagamento per incertezze oggettive
- Entro il termine fissato, applicati gli interessi legali previsti dall’articolo 1284 del Codice Civile.
- Attività di compliance
- Omissione: Termini definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sanzione civile con tasso ufficiale di riferimento e tetto al 40%.
- Evasione: termini definiti dal Consiglio di Amministrazione, sanzione civile con tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, tetto al 40%.
- Accertamento d’ufficio
- Omissione: entro 30 giorni dall’avviso di accertamento, sanzione civile con tasso di riferimento aumentato di 5,5 punti e tetto al 40%, ridotta al 50% per i pagamenti rateizzati.
- Evasione: entro 30 giorni dall’avviso, sanzione civile pari al 30% con tetto al 60%, ridotta al 50% per i pagamenti rateizzati.
Questo schema riassume il regime sanzionatorio, specificando tempi di pagamento, condizioni delle sanzioni e possibilità di rateizzazione.
Incentivi alla regolarizzazione spontanea
Il decreto introduce una sanatoria simile al ravvedimento operoso: le aziende che, entro 120 giorni dalla scadenza, provvedono spontaneamente a sanare omissioni contributive con un unico pagamento evitano la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento (TUR) sulla sanzione civile. Di conseguenza, la sanzione si calcola unicamente sul TUR, attualmente al 4,25%. La sanzione non potrà comunque superare il 40% dell’importo dovuto.
In caso di evasione, le norme confermano la sanzione civile al 30% (massimo 60%) annuale, ridotta al 4,25% + 5,5 punti se la denuncia è volontaria e entro 12 mesi dal termine di pagamento.
Un’importante novità riguarda i versamenti rateali per le sanatorie relative a evasione contributiva: il tasso di riferimento aumenta di 7,5 punti se il saldo avviene entro 90 giorni dalla denuncia, mentre il regime agevolato in caso di rateizzazione vale solo se la prima rata viene pagata tempestivamente. In caso di ritardi o mancanza di una delle rate, si torna alle sanzioni ordinarie.





