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Piano Transizione 5.0: decreto attuativo e piattaforma incentivi online

Piano Transizione 5.0 al via: online il decreto attuativo e la piattaforma del GSE per la prenotazione degli incentivi, credito d\’imposta fino al 45%.

Si tratta di un credito d’imposta dal 35% al 45% sugli investimenti in macchinari industriali e software, che oltre ad essere digitali e connessi (quindi 4.0) devono anche abilitare un risparmio energetico.

Bonus investimenti Transizione 5.0

L’agevolazione si inserisce nel cosiddetto Piano Transizione 5.0, contenuto nell’articolo 38 del decreto legge 19/2024. Il decreto ministeriale del 24 luglio 2024 fornisce tutti i dettagli applicativi.

L’incentivo è calibrato in base al risparmio energetico conseguito (modulato in 9 aliquote) che deve comunque essere pari ad almeno il 3%, oppure il 5% sul singolo processo produttivo coinvolto.

Vi possono accedere tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni con sede nel Paese (escluse quelle in situazioni di difficoltà finanziaria o con sanzioni interdittive).

Investimenti ammessi al credito d’imposta 5.0

Il credito d’imposta si può applicare all’acquisto di tutti i beni materiali e immateriali già agevolati dal Piano 4.0 e contenuti negli Allegati A e B alla Legge 232/2016, a cui sono stati aggiunte alcune nuove tipologie di software:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche IoT (Energy Dashboarding);
  • software per la gestione di impresa, se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme indicati al punto precedente.

Se l’impresa effettua questi investimenti, sono ammessi al credito d’imposta anche impianti per l\’autoproduzione di energia rinnovabile e le spese di formazione: si tratta quindi di voci che vengono definite trainate perché possono utilizzare il beneficio solo in presenza degli investimenti trainanti sopra esposti.

In particolare, sono agevolabili (se connessi ai progetti di innovazione):

  • investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (massimo 10% degli investimenti effettuati in beni strumentali e per massimo 300mila euro).

NB: agevolati anche agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.

Anche se gli incentivi 5.0 diventano operativi in questo mese di agosto, sono agevolati gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, con possibilità di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026.

Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della Piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive e di quelle di conferma per l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con acconto minimo del 20%.

Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione, bisogna infatti comunicare gli ordini in acconto. Le comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite sezione “Transizione 5.0” del sito GSE, accessibile via SPID, utilizzando modelli e istruzioni lì disponibili, assieme alla guida operativa.

Le scadenze per le comunicazioni di completamento dei progetti saranno indicate con successivo provvedimento del MIMIT.

Come e quando utilizzare il bonus Transizione 5.0

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo 5 giorni dalla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate da parte del GSE.

La scadenza ultima è il 31 dicembre 2025. L’eventuale quota residua non spesa può essere riportata successivamente, in 5 quote annuali di pari importo.

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