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Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità

Istruzioni per i casi di dimissioni del padre entro l\’anno del bambino diritto alla Naspi retroattivo dal 13.8.2022. Si puo fare domanda per domande già respinte

La nuova circolare chiarisce l\’ accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.

In particolare si ricorda che l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell\’articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

La conseguenza è che:

  • In caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
  • Che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o
  • Del congedo di paternità alternativo,
  • Ha diritto all’indennità di disoccupazione naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

ATTENZIONE: Le domande di indennità di disoccupazione NASpI già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo tutelato , e respinte possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

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