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Irreperibilità non provata, la notifica è nulla – Notizia Breve

In tema di notificazione dell’atto impositivo l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ex art. 60 Dpr n. 600/1973, deve svolgere ricerche finalizzate a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente;  quest’ultimo per essere dichiarato  irreperibile  non deve avere l’abitazione o ufficio o azienda nel Comune dove ha sede il proprio domicilio fiscale. 

Se dette ricerche non vengono effettuate e, conseguentemente, l’irreperibilità non viene documentata, la procedura di notifica di cui al citato art. 60 non può essere utilizzata, risultando nulla la notifica eseguita. (CGT, sez. 8, Lazio n. 729/2024 – Martina Di Giacomo)

 

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