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Ferie non godute: entro il 20 agosto 2025 i datori devono pagare i contributi INPS

Il 20 agosto 2025 è la scadenza entro la quale i datori di lavoro devono versare all’INPS i contributi previdenziali relativi alle ferie non godute dai dipendenti, comprese ex festività e ROL, per motivi imputabili all’azienda.

Si tratta delle ferie maturate nel 2023 e che andavano fruite entro il 30 giugno 2025.

In questi casi, la legge prevede che, trascorsi 18 mesi dalla maturazione senza che il dipendente abbia goduto delle ferie, il datore di lavoro debba versare i contributi calcolati sull’indennità sostitutiva corrispondente, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso.

Entro il 31 agosto 2025 dovrà essere trasmessa anche la denuncia Uniemens con l’indicazione dell’imponibile contributivo.

Eccezioni alla scadenza

Il termine dei 18 mesi si sospende se il mancato godimento delle ferie è dovuto a:

  • malattia, infortunio, maternità o altre cause legali di sospensione del rapporto di lavoro;
  • sospensione dell’attività per cassa integrazione guadagni.

In tutti gli altri casi, se le ferie non sono state godute per responsabilità del datore di lavoro, i contributi devono essere versati entro il 20 agosto tramite modello F24.

 

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