bonifico parlante e bonifico ordinario

DDL di bilancio 2024 – dal 2024 sale all\’11% la ritenuta sui bonifici “parlanti”

L\’art. 23 (c. 1) del DDL di bilancio 2024 prevede una modifica della disciplina della ritenuta d\’acconto applicata sui bonifici “parlanti”.  

In particolare, si prevede una modifica dell\’art. 25 del DL 78/2010, che ha imposto a banche e Poste Italiane SPA di operare una ritenuta, (attualmente pari all’8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari (Irpef, Ires o imposta sostitutiva dei contribuenti minimi/forfettari), con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.  

Aliquota: si ricorda che la ritenuta si applica sul totale accreditato al netto dello scorporo dell\’Iva, fatta sempre pari al 22%, a prescindere dal regime fiscale adottato e, dunque, anche se il fornitore è in regime forfettario):  

  • a decorrere dal 1° marzo 2024; 
  • l’aliquota della ritenuta sia incrementata dall’8% all’11%.  

Esempio: fattura di € 2.000 + iva 10% = totale della fattura e del bonifico € 2.200,00. La banca scorpora il 22% dell\’iva presunta per determinare l\’imponibile (2.200/122*100 = € 1.803,27) e calcola la ritenuta su detto importo.  

Attualmente applica l\’8% e calcola la ritenuta di € 144,26, accreditando al fornitore l\’importo residuo (2,200 – 144,26 = € 2.055,74) Ove l\’incremento fosse approvato, calcolerà la ritenuta di € 198,36, accreditando al fornitore l\’importo di 2,200 – 198,36 = € 2.001,64.  

Bonifici: la ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:  

  • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (ed altri bonus edilizi ai quali si estende il relativo decreto attuativo, DM 41/1998: superbonus, bonus barriere, ecc.); 
  • spese per interventi di risparmio energetico.  

Condomìni: l’Agenzia (CM 40/2010) ha ritenuto che, nei casi in cui sussista l’obbligo di applicare la ritenuta dell’8% (norma \”speciale\”), gli amministratori/condòmini incaricati devono effettuare il pagamento delle fatture al lordo delle usuali ritenute d’acconto applicabili (quella del 20% se il prestatore è un professionista o quella del 4% se si tratta di impresa).  

Adempimenti: rimangono immutati gli adempimenti da parte delle Banche/Poste Italiane SPA quali ad esempio  

  • operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa; 
  • rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso affinché possa detrarli dalla propria dichiarazione dei redditi. 
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