Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 30 aprile 2025, per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze da cripto-attività è prevista una franchigia di 2.000 euro, valida anche per i proventi realizzati nel 2023. L’imposta sostitutiva del 26% si applica esclusivamente sulla parte eccedente tale soglia.
✅ Esempio pratico
Se un contribuente ha realizzato nel 2023 plusvalenze per 3.000 euro, la base imponibile da assoggettare a tassazione sarà 1.000 euro, e l’imposta dovuta sarà pari a 260 euro.
📌 Cosa fare se non si è applicata la franchigia
Nel caso in cui la franchigia non sia stata considerata nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), l’Agenzia consente di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in eccesso.
In alternativa – in attesa di ulteriori chiarimenti – potrebbe valutarsi la possibilità di indicare l’importo versato in eccesso (nel limite di 520 euro) nel quadro RT, rigo RT45 del modello Redditi PF 2025, come eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione precedente.
📚 Riferimenti normativi
Le modalità di tassazione delle cripto-attività sono regolate dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 126 a 139, trasfuse negli articoli 67 e 68 del TUIR. Approfondimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27.10.2023 e nella risposta a interpello n. 135 del 19.05.2025.
A partire dal 1° gennaio 2025, come stabilito dalla legge di Bilancio, la franchigia non sarà più applicabile: tutte le plusvalenze da criptovalute saranno integralmente soggette a tassazione.
Il nostro Studio resta a disposizione per supportarLa nella verifica della dichiarazione presentata, nella predisposizione dell’eventuale istanza di rimborso e nell’assistenza fiscale relativa alla corretta gestione delle cripto-attività.
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📌 Malara & Associati – Fiscalità, Consulenza, Strategia





